Art. 8 
 
                  Funzioni della Regione e di AGREA 
 
    1. La Regione  presidia  l'attuazione  del  sistema  unitario  ed
integrato dei controlli  esercitando,  in  particolare,  le  seguenti
funzioni: 
      a) coordina i rapporti con le diverse amministrazioni pubbliche
coinvolte; 
      b)  individua,  con  il  supporto  di  AGREA,  i   procedimenti
interessati al processo di registrazione nell'archivio; 
      c) promuove, in  relazione  agli  esiti  sul  monitoraggio  dei
controlli  e  ai  fini  dello  sviluppo  del   sistema,   azioni   di
semplificazione e miglioramento. 
    2. La gestione dell'archivio  informatizzato  che  dovra'  tenere
traccia storica di tutte le registrazioni effettuate, la  definizione
delle modalita'  di  implementazione  e  aggiornamento  di  carattere
tecnico-informatico, il monitoraggio sui  dati  ed  ogni  aspetto  di
carattere  organizzativo-gestionale  sono  affidate  ad  AGREA,   che
adotta, in accordo con la Regione e in integrazione con il  SIAR,  le
specifiche  tecniche,  i  manuali  operativi  ed  ogni  provvedimento
necessario al funzionamento dell'archivio. Ad AGREA compete anche, in
accordo con la Regione, la definizione  delle  modalita'  di  accesso
all'archivio informatizzato da parte delle amministrazioni  pubbliche
e dei soggetti privati di cui all'art. 10.