Art. 9 Comunicazione dei dati ed informazioni contenuti nel RUC 1. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): a) per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), e per l'esercizio di compiti ispettivi, di vigilanza, di verifica e controllo, i dati e le informazioni di cui all'art. 3, comma 2, contenuti nell'archivio informatizzato sono oggetto di comunicazione, anche mediante interconnessione, tra le amministrazioni coinvolte nel sistema unitario ed integrato dei controlli; b) per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), e per l'esercizio di compiti ispettivi, di vigilanza, di verifica e controllo, i dati e le informazioni di cui all'art. 3, comma 2, contenuti nell'archivio informatizzato possono essere comunicati, anche mediante interconnessione, ad altre pubbliche amministrazioni, che ne facciano richiesta, per l'esercizio dei propri compiti istituzionali.