Art. 9 
 
      Comunicazione dei dati ed informazioni contenuti nel RUC 
 
    1. Nel rispetto dei principi di cui agli  articoli  3  e  11  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  (Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali): 
      a) per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera  a),  e
per l'esercizio di compiti ispettivi, di  vigilanza,  di  verifica  e
controllo, i dati e le informazioni  di  cui  all'art.  3,  comma  2,
contenuti nell'archivio informatizzato sono oggetto di comunicazione,
anche mediante interconnessione, tra le amministrazioni coinvolte nel
sistema unitario ed integrato dei controlli; 
      b) per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera  a),  e
per l'esercizio di compiti ispettivi, di  vigilanza,  di  verifica  e
controllo, i dati e le informazioni  di  cui  all'art.  3,  comma  2,
contenuti nell'archivio  informatizzato  possono  essere  comunicati,
anche mediante interconnessione, ad altre pubbliche  amministrazioni,
che  ne  facciano  richiesta,  per  l'esercizio  dei  propri  compiti
istituzionali.