Art. 13 Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 42/1998 1. La rubrica dell'art. 5 della legge regionale n. 42/1998 e' sostituita dalla seguente: «Programmazione regionale dei servizi di trasporto pubblico». 2. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 42/1998 e' abrogato. 3. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 42/1998 le parole: «Il programma,» sono sostituite dalle seguenti: «Il piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilita' (PRIIM) di cui alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilita' "PRIIM". Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla legge regionale n. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla legge regionale n. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla legge regionale n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale), ai fini della qualificazione del sistema dei servizi ed». 4. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 42/1998 le parole: «Il programma» sono sostituite dalle seguenti: «La Giunta regionale definisce le azioni operative per l'attuazione degli obiettivi ed indirizzi del comma 1 e».