Art. 13 
 
        Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 42/1998 
 
    1. La rubrica dell'art. 5 della legge  regionale  n.  42/1998  e'
sostituita dalla seguente: «Programmazione regionale dei  servizi  di
trasporto pubblico». 
    2. Il comma 1 dell'art. 5 della legge  regionale  n.  42/1998  e'
abrogato. 
    3. Al comma 2 dell'art. 5 della legge  regionale  n.  42/1998  le
parole: «Il programma,» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Il  piano
regionale integrato delle infrastrutture e della mobilita' (PRIIM) di
cui alla legge regionale 4 novembre  2011,  n.  55  (Istituzione  del
piano regionale integrato  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
"PRIIM". Modifiche alla legge regionale  n.  88/1998  in  materia  di
attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla  legge
regionale n. 42/1998 in materia di trasporto  pubblico  locale,  alla
legge regionale n. 1/2005 in materia di governo del territorio,  alla
legge regionale n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale), ai fini
della qualificazione del sistema dei servizi ed». 
    4. Al comma 3 dell'art. 5 della legge  regionale  n.  42/1998  le
parole: «Il programma» sono sostituite  dalle  seguenti:  «La  Giunta
regionale  definisce  le  azioni  operative  per  l'attuazione  degli
obiettivi ed indirizzi del comma 1 e».