Art. 17 
 
        Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 19/2011 
 
    1. Alla lettera a) del comma 4 dell'art. 2 della legge  regionale
11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza
stradale in Toscana), le parole: «nel piano regionale della mobilita'
e  della  logistica»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nel  piano
regionale integrato delle infrastrutture e della mobilita' (PRIIM) di
cui alla legge regionale 4 novembre  2011,  n.  55  (Istituzione  del
piano regionale integrato  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
"PRIIM". Modifiche alla legge regionale  n.  88/1998  in  materia  di
attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla  legge
regionale n. 42/1998 in materia di trasporto  pubblico  locale,  alla
legge regionale n. 1/2005 in materia di governo del territorio,  alla
legge regionale n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale)».