Art. 17 Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 19/2011 1. Alla lettera a) del comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana), le parole: «nel piano regionale della mobilita' e della logistica» sono sostituite dalle seguenti: «nel piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilita' (PRIIM) di cui alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilita' "PRIIM". Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla legge regionale n. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla legge regionale n. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla legge regionale n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale)».