Art. 18 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. Fino all'approvazione del PRIIM e del documento  attuativo  in
materia di viabilita' regionale di cui all'art. 4, conserva validita'
il programma pluriennale d'intervento  sulle  strade  regionali  gia'
approvato al momento dell'entrata in vigore della presente  legge  ai
sensi dell'art. 24, comma 1, della legge regionale n.  88/1998.  Tale
programma pluriennale puo' essere aggiornato  con  deliberazione  del
Consiglio regionale. 
    2. Fino all'approvazione del PRIIM, i criteri da  utilizzare  per
il  riparto  delle  risorse  a  favore  degli  enti  locali  per   la
realizzazione degli interventi infrastrutturali nei porti e nelle vie
navigabili di interesse regionale sono contenuti nella  deliberazione
del Consiglio regionale 30 dicembre 2008,  n.  101  (Definizione  dei
criteri per i contributi in materia di porti regionali e  navigazione
interna ai sensi dell'art. 21-bis della  legge  regionale  27  maggio
2008, n. 27 «Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2007,  n.  67
legge finanziaria per l'anno 2008)». Tale deliberazione  puo'  essere
aggiornata dal Consiglio regionale. 
    3. Fino all'approvazione del PRIIM, la Giunta regionale provvede,
in attuazione dei criteri stabiliti nella deliberazione consiliare di
cui al comma 2 ed in  coerenza  con  il  PIT,  a  specificare  con  i
documenti attuativi annuali gli obiettivi operativi e le modalita' di
intervento e ad aggiornare  il  quadro  finanziario  sulla  base  del
bilancio di previsione annuale. Tali documenti sono  trasmessi  dalla
Giunta regionale alla commissione consiliare competente. 
    4. Fino all'approvazione del PRIIM, mantiene efficacia  il  piano
della mobilita' e della logistica  approvato  con  deliberazione  del
Consiglio regionale 22 giugno 2004,  n.  63  (Piano  regionale  della
mobilita' e della logistica. Approvazione atto di  programmazione  ai
sensi dell'art.  13,  comma  2,  della  deliberazione  del  Consiglio
regionale 25 gennaio 2000, n. 12 «Approvazione del Piano di indirizzo
territoriale. Art. 7. Legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5)». 
    5.  In  sede  di  prima  applicazione,  il  PRIIM   effettua   la
ricognizione e la verifica  dello  stato  di  attuazione  degli  atti
regionali  di  programmazione  in   materia   di   mobilita'   e   di
infrastrutture diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2.