Art. 18 Disposizioni transitorie 1. Fino all'approvazione del PRIIM e del documento attuativo in materia di viabilita' regionale di cui all'art. 4, conserva validita' il programma pluriennale d'intervento sulle strade regionali gia' approvato al momento dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge regionale n. 88/1998. Tale programma pluriennale puo' essere aggiornato con deliberazione del Consiglio regionale. 2. Fino all'approvazione del PRIIM, i criteri da utilizzare per il riparto delle risorse a favore degli enti locali per la realizzazione degli interventi infrastrutturali nei porti e nelle vie navigabili di interesse regionale sono contenuti nella deliberazione del Consiglio regionale 30 dicembre 2008, n. 101 (Definizione dei criteri per i contributi in materia di porti regionali e navigazione interna ai sensi dell'art. 21-bis della legge regionale 27 maggio 2008, n. 27 «Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 legge finanziaria per l'anno 2008)». Tale deliberazione puo' essere aggiornata dal Consiglio regionale. 3. Fino all'approvazione del PRIIM, la Giunta regionale provvede, in attuazione dei criteri stabiliti nella deliberazione consiliare di cui al comma 2 ed in coerenza con il PIT, a specificare con i documenti attuativi annuali gli obiettivi operativi e le modalita' di intervento e ad aggiornare il quadro finanziario sulla base del bilancio di previsione annuale. Tali documenti sono trasmessi dalla Giunta regionale alla commissione consiliare competente. 4. Fino all'approvazione del PRIIM, mantiene efficacia il piano della mobilita' e della logistica approvato con deliberazione del Consiglio regionale 22 giugno 2004, n. 63 (Piano regionale della mobilita' e della logistica. Approvazione atto di programmazione ai sensi dell'art. 13, comma 2, della deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2000, n. 12 «Approvazione del Piano di indirizzo territoriale. Art. 7. Legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5)». 5. In sede di prima applicazione, il PRIIM effettua la ricognizione e la verifica dello stato di attuazione degli atti regionali di programmazione in materia di mobilita' e di infrastrutture diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2.