Art. 3 Contenuti del PRIIM 1. Il PRIIM ha carattere di piano intersettoriale ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 49/1999 e delinea le strategie di attuazione integrata e coordinata delle politiche regionali nei seguenti ambiti interconnessi di azione strategica: a) realizzazione delle grandi opere per la mobilita' di interesse nazionale e regionale; b) qualificazione del sistema dei servizi di trasporto pubblico; c) azioni per la mobilita' sostenibile e per il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria; d) interventi per lo sviluppo della piattaforma logistica toscana; e) azioni trasversali per l'informazione e comunicazione, ricerca e innovazione, sistemi di trasporto intelligenti. 2. Ai fini di cui al comma 1, il PRIIM: a) definisce ed aggiorna periodicamente il quadro conoscitivo relativo allo stato delle infrastrutture ferroviarie, stradali e autostradali, delle infrastrutture per la logistica, della domanda di mobilita' e dell'offerta dei servizi; b) promuove il coordinamento e l'integrazione delle politiche regionali per gli aspetti relativi alla mobilita' e alle infrastrutture in riferimento agli altri piani e programmi di settore; c) definisce gli obiettivi strategici, gli indirizzi, il quadro delle risorse attivabili e la finalizzazione delle risorse disponibili per ciascun ambito di cui al comma 1; d) individua le tipologie di intervento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi strategici di cui alla lettera c), determinandone i risultati attesi e gli indicatori, ed individua i criteri di ripartizione delle risorse a cui i documenti attuativi di cui all'art. 4 debbono attenersi, contenendo, in particolare, quanto previsto: 1) in materia di viabilita' regionale dall'art. 24 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112); 2) in materia di porti, aeroporti e vie navigabili di interesse regionale, dagli articoli 25 e 26 della legge regionale n. 88/1998; 3) in materia di trasporto pubblico locale, dall'art. 5 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale); 4) in materia di promozione e sicurezza stradale, dall'art. 1, comma 2, lettera a), e dall'art. 2, comma 4, lettera a), della legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana).