Art. 4 Attuazione e monitoraggio del PRIIM 1. I contenuti del PRIIM, di cui all'art. 3, vengono attuati tramite le procedure di cui all'art. 10-bis, commi 1 e 2, della legge regionale n. 49/1999. 2. La Giunta regionale presenta entro il 31 marzo di ogni anno alla commissione consiliare competente e al Consiglio regionale un documento di monitoraggio, che descrive: a) gli stati di realizzazione del PRIIM, con particolare riguardo a quanto previsto dal piano attuativo relativo all'anno precedente e le eventuali criticita' riscontrate; b) i risultati dell'attuazione del PRIIM con riferimento agli specifici obiettivi programmati; c) le variazioni piu' rilevanti eventualmente intervenute nel quadro conoscitivo di riferimento.