Art. 4 
 
                 Attuazione e monitoraggio del PRIIM 
 
    1. I contenuti del PRIIM, di  cui  all'art.  3,  vengono  attuati
tramite le procedure di cui all'art. 10-bis, commi 1 e 2, della legge
regionale n. 49/1999. 
    2. La Giunta regionale presenta entro il 31 marzo  di  ogni  anno
alla commissione consiliare competente e al  Consiglio  regionale  un
documento di monitoraggio, che descrive: 
      a) gli  stati  di  realizzazione  del  PRIIM,  con  particolare
riguardo a quanto previsto  dal  piano  attuativo  relativo  all'anno
precedente e le eventuali criticita' riscontrate; 
      b) i risultati dell'attuazione del PRIIM con  riferimento  agli
specifici obiettivi programmati; 
      c) le variazioni piu' rilevanti eventualmente  intervenute  nel
quadro conoscitivo di riferimento.