Art. 7 
 
       Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 88/1988 
 
    1. Dopo il comma 3 dell'art. 22 della legge regionale 10 dicembre
1998, n. 88 (Attribuzione agli  enti  locali  e  disciplina  generale
delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica
e   pianificazione   territoriale,   protezione   della   natura    e
dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei
rifiuti, risorse idriche  e  difesa  del  suolo,  energia  e  risorse
geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti  conferite  alla
regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112),  e'  inserito
il seguente: «3-bis. La regione promuove  l'esercizio  coordinato  ed
integrato delle funzioni proprie e di  quelle  trasferite  agli  enti
locali tramite appositi accordi e convenzioni».