Art. 7 Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 88/1988 1. Dopo il comma 3 dell'art. 22 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), e' inserito il seguente: «3-bis. La regione promuove l'esercizio coordinato ed integrato delle funzioni proprie e di quelle trasferite agli enti locali tramite appositi accordi e convenzioni».