Art. 8 Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 88/1998 1. Il comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 88/1998 e' sostituito dal seguente: «1. Gli obiettivi, gli indirizzi e i criteri di ripartizione delle risorse destinate agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e alle nuove opere da realizzare sono definiti dal piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilita' (PRIIM) di cui alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilita' "PRIIM". Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla legge regionale n. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla legge regionale n. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla legge regionale n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale)». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 88/1998 e' inserito il seguente: «1-bis. La Giunta regionale, con i documenti attuativi di cui all'art. 4 della legge regionale n. 55/2011, definisce le azioni specifiche di intervento e le relative risorse, fissando altresi' il termine per la relativa progettazione ed esecuzione delle opere». 3. Dopo il comma 3 dell'art. 24 della legge regionale n. 88/1998 e' aggiunto il seguente: «3-bis. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 3, della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), gli stati di realizzazione e i risultati dell'attuazione nell'ambito del monitoraggio del PRIIM di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 55/2011».