Art. 8 
 
       Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 88/1998 
 
    1. Il comma 1 dell'art. 24 della legge regionale  n.  88/1998  e'
sostituito dal seguente: «1. Gli obiettivi, gli indirizzi e i criteri
di  ripartizione  delle  risorse   destinate   agli   interventi   di
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  e  alle  nuove  opere   da
realizzare  sono  definiti  dal  piano  regionale   integrato   delle
infrastrutture e della mobilita' (PRIIM) di cui alla legge  regionale
4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione  del  piano  regionale  integrato
delle infrastrutture e della mobilita' "PRIIM". Modifiche alla  legge
regionale  n.  88/1998  in  materia  di  attribuzioni   di   funzioni
amministrative agli enti locali, alla legge regionale n.  42/1998  in
materia di trasporto pubblico locale, alla legge regionale n.  1/2005
in materia di governo del territorio, alla legge regionale n. 19/2011
in materia di sicurezza stradale)». 
    2. Dopo il comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n.  88/1998
e' inserito il seguente: «1-bis. La Giunta regionale, con i documenti
attuativi di  cui  all'art.  4  della  legge  regionale  n.  55/2011,
definisce le azioni specifiche di intervento e le  relative  risorse,
fissando  altresi'  il  termine  per  la  relativa  progettazione  ed
esecuzione delle opere». 
    3. Dopo il comma 3 dell'art. 24 della legge regionale n.  88/1998
e'  aggiunto  il  seguente:  «3-bis.  La  Giunta  regionale  presenta
annualmente al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 10-bis,  comma
3, della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in  materia  di
programmazione regionale), gli stati di realizzazione e  i  risultati
dell'attuazione  nell'ambito  del  monitoraggio  del  PRIIM  di   cui
all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 55/2011».