Art. 9 
 
       Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 88/1998 
 
    1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 25 della  legge  regionale
n. 88/1998 e' sostituita dalla  seguente:  «a)  l'individuazione  nel
piano  di  indirizzo  territoriale  (PIT)  dei  porti  di   interesse
regionale;  la  previsione  degli  interventi  di   ampliamento,   di
riqualificazione di quelli esistenti e la disciplina  delle  funzioni
di tali porti, ai sensi dell'art. 48,  comma  4,  lettera  c-quater),
della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo  del
territorio);». 
    2. Dopo la lettera b)  del  comma  1  dell'art.  25  della  legge
regionale  n.  88/1998  e'   aggiunta   la   seguente:   «b-bis)   la
classificazione, ai fini della programmazione nell'ambito  del  PRIIM
di cui alla legge  regionale  n.  55/2011,  dei  porti  di  interesse
regionale e delle vie fluviali e dei laghi di interesse regionale  ai
fini della navigabilita'». 
    3. Al comma 6 dell'art. 25 della legge regionale  n.  88/1998  le
parole: «A tal fine, il Consiglio regionale approva una deliberazione
di  indirizzo  con  la  quale»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«Nell'ambito del PRIIM di cui alla legge regionale n. 55/2011». 
    4. Il comma 7 dell'art. 25 della legge regionale  n.  88/1998  e'
abrogato.