Art. 9 Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 88/1998 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 88/1998 e' sostituita dalla seguente: «a) l'individuazione nel piano di indirizzo territoriale (PIT) dei porti di interesse regionale; la previsione degli interventi di ampliamento, di riqualificazione di quelli esistenti e la disciplina delle funzioni di tali porti, ai sensi dell'art. 48, comma 4, lettera c-quater), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);». 2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 88/1998 e' aggiunta la seguente: «b-bis) la classificazione, ai fini della programmazione nell'ambito del PRIIM di cui alla legge regionale n. 55/2011, dei porti di interesse regionale e delle vie fluviali e dei laghi di interesse regionale ai fini della navigabilita'». 3. Al comma 6 dell'art. 25 della legge regionale n. 88/1998 le parole: «A tal fine, il Consiglio regionale approva una deliberazione di indirizzo con la quale» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ambito del PRIIM di cui alla legge regionale n. 55/2011». 4. Il comma 7 dell'art. 25 della legge regionale n. 88/1998 e' abrogato.