(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  della  Regione  Toscana  n.  57
                        del 2 dicembre 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              Preambolo 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
    Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
    Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto regionale; 
    Vista la legge regionale 25 febbraio 2000,  n.  16  (Riordino  in
materia di igiene  e  sanita'  pubblica,  veterinaria,  igiene  degli
alimenti, medicina legale e farmaceutica); 
    Considerato quanto segue: 
     1. Si rende necessario attribuire ai provvedimenti di competenza
delle aziende unita' sanitarie locali (USL) di cui all'art. 7,  comma
1-bis, della l.r. n. 16/2000, il carattere dell'esecutorieta' in modo
tale da dotare le stesse di uno strumento piu' efficace di  controllo
di un settore particolarmente delicato come  quello  della  sicurezza
alimentare; 
    2. La modifica  all'art.  18  della  l.r.  n.  16/2000  si  rende
necessaria poiche', a seguito della previsione di nuove modalita'  di
svolgimento delle procedure concorsuali e di assegnazione delle  sedi
farmaceutiche, si e' creato un vuoto normativo per le ipotesi di  una
eventuale gestione provvisoria delle sedi farmaceutiche; 
    3. Infatti, prima dell'entrata in vigore della legge regionale 28
giugno 1007, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 25 febbraio  2000,
n. 16 «Riordino in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria,
igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica»),  i  concorsi
per sedi farmaceutiche venivano  svolti  a  livello  provinciale,  di
conseguenza le graduatorie disponibili erano tante quante le province
della Toscana. Ne consegue che,  nell'ipotesi  di  sede  vacante,  si
prendeva in considerazione  l'ultima  graduatoria  disponibile  della
provincia di appartenenza; 
    4. Con  la  modifica  all'art.  18  della  l.r.  n.  16/2000,  le
graduatorie dei concorsi, approvate a seguito di  un  unico  concorso
regionale, vengono fatte per sedi farmaceutiche per cui,  qualora  ci
fosse  una  sede  vacante  sorge  il  problema  di   come   procedere
all'assegnazione provvisoria, non sussistendo  piu'  una  graduatoria
unica provinciale a cui fare riferimento; 
    5. La Regione Toscana intende far  fronte  a  questa  situazione,
prevedendo l'approvazione  di  una  graduatoria  unica  regionale  da
utilizzare esclusivamente nel caso in  cui  si  renda  necessario  il
ricorso alla gestione provvisoria; 
    6.  E'  opportuno,  per  evitare   duplicazioni   di   organismi,
sopprimere la commissione sui farmaci veterinari, prevista  dall'art.
23, comma 3, della l.r. n. 16/2000; 
 
                     Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
             Modifiche all'art. 7 della l.r. n. 16/2000 
 
    1. Dopo il comma 1-bis  dell'art.  7  della  legge  regionale  25
febbraio 2000, n.  16  (Riordino  in  materia  di  igiene  e  sanita'
pubblica, veterinaria,  igiene  degli  alimenti,  medicina  legale  e
farmaceutica), e' inserito il seguente: 
    «1-ter. L'azienda USL puo'  provvedere  d'ufficio  all'esecuzione
delle prescrizioni e degli ordini di cui al comma 1-bis, a spese  dei
destinatari, qualora gli stessi siano inadempienti.». 
    2. Al comma 2 dell'art. 7 le parole: «al comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «al comma 1-bis,».