Art. 3 Modifiche all'art. 18 della l.r. n. 16/2000 1. Al comma 6 dell'art. 18 della l.r. n. 16/2000, le parole «approva la graduatoria degli idonei e assegna le sedi messe a concorso» sono sostituite dalle seguenti: «approva le graduatorie degli idonei delle sedi messe a concorso e provvede alla loro assegnazione». 2. Al comma 7 dell'art. 18 della l.r. n. 16/2000 le parole: «La graduatoria» sono sostituite dalle seguenti: «Le graduatorie» e la parola: «ha» e' sostituita dalla seguente: «hanno». 3. Dopo il comma 7 dell'art. 18 della l.r. n. 16/2000 e' inserito il seguente: «7-bis. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale, sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle graduatorie dei concorsi per sedi farmaceutiche di cui al comma 7, approva una graduatoria unica regionale da utilizzare esclusivamente per i provvedimenti di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 14.».