Art. 3 
 
             Modifiche all'art. 18 della l.r. n. 16/2000 
 
    1. Al comma 6 dell'art. 18  della  l.r.  n.  16/2000,  le  parole
«approva la graduatoria degli  idonei  e  assegna  le  sedi  messe  a
concorso» sono sostituite dalle  seguenti:  «approva  le  graduatorie
degli idonei delle  sedi  messe  a  concorso  e  provvede  alla  loro
assegnazione». 
    2. Al comma 7 dell'art. 18 della l.r. n. 16/2000 le  parole:  «La
graduatoria» sono sostituite dalle seguenti: «Le  graduatorie»  e  la
parola: «ha» e' sostituita dalla seguente: «hanno». 
    3. Dopo il comma 7 dell'art. 18 della l.r. n. 16/2000 e' inserito
il seguente: 
    «7-bis.  Il  dirigente  del  competente  ufficio   della   Giunta
regionale, sulla base  dei  punteggi  ottenuti  dai  candidati  nelle
graduatorie dei concorsi per sedi farmaceutiche di cui  al  comma  7,
approva una graduatoria unica regionale da utilizzare  esclusivamente
per i provvedimenti di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 14.».