Art. 11 Durata e compensi degli organi 1. Gli organi e gli organismi degli enti di gestione di cui all'art. 4 rimangono in carica cinque anni. 2. Qualora il sindaco o il Presidente di provincia cessi dalla carica nel periodo di vigenza dell'organo di governo di cui e' componente, allo stesso subentra il nuovo eletto. La cessazione dalla carica del soggetto delegato comporta la decadenza della delega. 3. Ai componenti degli organi e degli organismi dell'Ente di gestione per i parchi e la biodiversita', ad eccezione del Presidente ai sensi del comma 2 dell'art. 7, non e' dovuto alcun compenso, gettone o indennita' per l'esercizio delle funzioni da loro svolte, fermo restando il rimborso delle spese di trasferta.