Art. 11 
 
                   Durata e compensi degli organi 
 
    1. Gli organi e gli organismi  degli  enti  di  gestione  di  cui
all'art. 4 rimangono in carica cinque anni. 
    2. Qualora il sindaco o il Presidente di  provincia  cessi  dalla
carica nel periodo di  vigenza  dell'organo  di  governo  di  cui  e'
componente, allo stesso subentra il nuovo eletto. La cessazione dalla
carica del soggetto delegato comporta la decadenza della delega. 
    3. Ai componenti degli organi  e  degli  organismi  dell'Ente  di
gestione per i parchi e la biodiversita', ad eccezione del Presidente
ai sensi del comma 2 dell'art.  7,  non  e'  dovuto  alcun  compenso,
gettone o indennita' per l'esercizio delle funzioni da  loro  svolte,
fermo restando il rimborso delle spese di trasferta.