Art. 14 Direttore 1. Ogni Ente di gestione ha un direttore, incaricato con deliberazione del Comitato esecutivo ovvero assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000, secondo quanto previsto nello statuto dell'ente. Nel caso sia incaricato come direttore, con contratto di lavoro a termine, un dipendente di una pubblica amministrazione, compresa quella che conferisce l'incarico, si applica la disposizione di cui al comma 5 del precitato art. 110. 2. Il direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente ed esercita poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. Il direttore sovrintende alla gestione amministrativa dell'ente e, in particolare, conferisce gli incarichi dirigenziali e non dirigenziali.