Art. 14 
 
                              Direttore 
 
    1.  Ogni  Ente  di  gestione  ha  un  direttore,  incaricato  con
deliberazione del Comitato esecutivo ovvero assunto con contratto  di
lavoro subordinato a tempo determinato ai  sensi  dell'art.  110  del
decreto legislativo n. 267 del 2000, secondo  quanto  previsto  nello
statuto dell'ente.  Nel  caso  sia  incaricato  come  direttore,  con
contratto  di  lavoro  a  termine,  un  dipendente  di  una  pubblica
amministrazione,  compresa  quella  che  conferisce  l'incarico,   si
applica la disposizione di cui al comma 5 del precitato art. 110. 
    2. Il direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi
stabiliti dagli organi di governo dell'ente  ed  esercita  poteri  di
gestione  tecnica,   amministrativa   e   contabile.   Il   direttore
sovrintende alla gestione amministrativa dell'ente e, in particolare,
conferisce gli incarichi dirigenziali e non dirigenziali.