Art. 15 
 
   Personale dell'Ente di gestione per i parchi e la biodiversita' 
 
    1. Il personale con contratto di  lavoro  a  tempo  indeterminato
alle dipendenze dei disciolti consorzi  di  gestione  dei  parchi  e'
trasferito, dalla data del 1° gennaio 2012, alle dipendenze dell'Ente
di gestione per i  parchi  e  la  biodiversita'  nel  cui  territorio
ricadono i parchi stessi. Il personale  e'  inquadrato  nell'organico
dell'Ente di gestione nel rispetto della categoria di appartenenza e,
previo confronto con le organizzazioni sindacali  territorialmente  e
contrattualmente  competenti,   secondo   i   profili   professionali
posseduti. 
    2. A seguito del completamento del procedimento previsto all'art.
40,  comma  6,  nel  rispetto  delle  procedure  di  informazione   e
consultazione sindacale previste dall'art. 31 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),  il  personale  con
contratto di lavoro a tempo indeterminato  dipendente  dai  comuni  e
dalle province, che svolge prevalentemente le funzioni ivi  previste,
e'  trasferito  agli  enti  di  gestione  con  atto  degli  enti   di
provenienza.  Gli  enti  coinvolti  adeguano  corrispondentemente  la
propria dotazione organica. 
    3. Il personale trasferito conserva  la  posizione  giuridica  ed
economica in godimento, compresa l'anzianita' di servizio,  ai  sensi
dell'art. 2112 del codice civile, come richiamato  dall'art.  31  del
decreto legislativo n. 165 del 2001. 
    4. All'atto del trasferimento del  personale  verranno  acquisite
dal nuovo ente anche  le  risorse  correlate  al  salario  accessorio
relative al personale trasferito,  che  verranno  corrispondentemente
decurtate dalla disponibilita' dell'Ente di provenienza. 
    5. L'Ente di gestione per i parchi e la biodiversita' applica  al
personale trasferito i trattamenti economici e normativi previsti dai
contratti collettivi decentrati integrativi vigenti presso  gli  enti
di  provenienza,  fino  alla  loro  ridefinizione,  con  un   accordo
decentrato,  che  preveda   modalita'   e   termini   per   la   loro
omogeneizzazione. 
    6.  Gli  incarichi  di   responsabilita'   dirigenziale   e   non
dirigenziale in  essere  cessano  alla  data  del  trasferimento.  Ai
dipendenti   interessati   e'    mantenuta    l'erogazione    mensile
corrispondente alla retribuzione di posizione, nella forma di assegno
ad personam, del compenso stabilito per l'espletamento  dell'incarico
fino alla scadenza naturale di questo e comunque per un  periodo  non
superiore a un anno dal trasferimento. In riferimento al personale di
cui al comma 2, tale salvaguardia  economica  avviene  solo  per  gli
incarichi conferiti almeno sei mesi prima del trasferimento. 
    7. I rapporti di lavoro subordinato  a  tempo  determinato  e  di
lavoro autonomo, in essere presso i soppressi consorzi alla data  del
loro  scioglimento,  continuano  con  l'Ente  di  gestione  nel   cui
territorio  ricadono  i  parchi  stessi,  fino  alla  loro   naturale
scadenza. Gli incarichi di direttore dei disciolti  consorzi  cessano
alla data di scioglimento di questi ultimi.