Art. 16 
 
        Volontariato a favore del sistema delle aree protette 
 
    1. Gli enti di gestione delle macro aree  possono  avvalersi,  ai
fini del conseguimento delle finalita' inerenti la conservazione e il
monitoraggio della biodiversita', del rafforzamento della  vigilanza,
della  promozione  dell'informazione  e  dell'educazione  ambientale,
nonche' per il funzionamento delle strutture divulgative  delle  aree
protette, delle guardie  ecologiche  volontarie  di  cui  alla  legge
regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di
vigilanza ecologica). 
    2. A tale scopo i suddetti enti,  nell'ambito  delle  convenzioni
che regolano i rapporti con le guardie ecologiche  volontarie,  anche
avvalendosi dei centri di servizio per il volontariato  di  cui  alla
legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la  valorizzazione
delle  organizzazioni  di  volontariato.  Abrogazione   della   legge
regionale  2  settembre  1996,  n.  37  (Nuove  norme  regionali   di
attuazione della legge 11 agosto 1991, n.  266  -  Legge  quadro  sul
volontariato. Abrogazione della legge regionale 31  maggio  1993,  n.
26): 
    a) organizzano  corsi  di  formazione  e  di  qualificazione  dei
volontari che intendono operare per il conseguimento dei fini di  cui
al precedente comma 1; 
    b) promuovono ed attuano progetti  rivolti  al  censimento  e  al
monitoraggio del patrimonio naturale delle aree protette e  dei  siti
Rete natura 2000, all'informazione e alla regolazione dei flussi  dei
visitatori, all'allestimento e alla tenuta di banche dati utili  alla
gestione, alla gestione delle strutture educative e divulgative; 
    c) organizzano e coordinano la vigilanza territoriale.