Art. 17 Funzioni della Regione 1. La Regione esercita, anche attraverso il Programma regionale di cui all'art. 12 della legge regionale n. 6 del 2005, funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento in relazione all'attivita' degli enti di gestione nel rispetto delle finalita' della presente legge, ed in particolare: a) emana indirizzi e linee guida vincolanti in merito agli obiettivi, alle priorita' e alle azioni da attuare per la conservazione e la valorizzazione del sistema naturale regionale e sull'attuazione degli interventi dei territori ricompresi nelle macroarea; b) esercita la vigilanza sull'adempimento delle funzioni affidate con la presente legge e, in caso di accertata e persistente inattivita', esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'universita'); c) definisce, sentito il Consiglio delle autonomie locali, il limite del costo di funzionamento degli enti di gestione; d) definisce le modalita' e gli obblighi di raccolta delle informazioni di tipo territoriale, ambientale e naturalistico al fine di garantire l'omogeneita' dei dati a livello regionale, coordinandone le rispettive analisi e possibilita' di impiego anche ai fini della trasmissione degli stessi agli organismi comunitari e promuovendo la costituzione di sistemi di conoscenza e condivisione dei dati raccolti. 2. La Regione provvede alla costituzione di un unico sistema informativo della biodiversita' a livello regionale definendone le relative modalita' di implementazione e aggiornamento. Il sistema informativo costituisce strumento a supporto della formulazione, implementazione, monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle politiche regionali in materia di tutela e conservazione del patrimonio naturale. 3. La Regione esercita altresi' le funzioni di Osservatorio regionale della biodiversita'.