Art. 17 
 
                       Funzioni della Regione 
 
    1. La Regione esercita, anche attraverso il  Programma  regionale
di cui all'art. 12 della legge regionale n. 6 del 2005,  funzioni  di
indirizzo, controllo e coordinamento in relazione all'attivita' degli
enti di gestione nel rispetto delle finalita' della  presente  legge,
ed in particolare: 
    a) emana indirizzi  e  linee  guida  vincolanti  in  merito  agli
obiettivi,  alle  priorita'  e  alle  azioni  da   attuare   per   la
conservazione e la valorizzazione del sistema  naturale  regionale  e
sull'attuazione  degli  interventi  dei  territori  ricompresi  nelle
macroarea; 
    b) esercita la vigilanza sull'adempimento delle funzioni affidate
con  la  presente  legge  e,  in  caso  di  accertata  e  persistente
inattivita', esercita i poteri sostitutivi di cui all'art.  30  della
legge  regionale  24  marzo  2004,  n.   6   (Riforma   del   sistema
amministrativo  regionale  e  locale.  Unione  europea  e   relazioni
internazionali.   Innovazione   e   semplificazione.   Rapporti   con
l'universita'); 
    c) definisce, sentito il Consiglio  delle  autonomie  locali,  il
limite del costo di funzionamento degli enti di gestione; 
    d) definisce le  modalita'  e  gli  obblighi  di  raccolta  delle
informazioni di tipo territoriale, ambientale e naturalistico al fine
di  garantire   l'omogeneita'   dei   dati   a   livello   regionale,
coordinandone le rispettive analisi e possibilita' di  impiego  anche
ai fini della trasmissione degli stessi agli organismi  comunitari  e
promuovendo la costituzione di sistemi di conoscenza  e  condivisione
dei dati raccolti. 
    2. La Regione provvede alla  costituzione  di  un  unico  sistema
informativo della biodiversita' a livello  regionale  definendone  le
relative modalita' di implementazione  e  aggiornamento.  Il  sistema
informativo costituisce  strumento  a  supporto  della  formulazione,
implementazione,  monitoraggio  e  valutazione  dell'efficacia  delle
politiche  regionali  in  materia  di  tutela  e  conservazione   del
patrimonio naturale. 
    3. La Regione  esercita  altresi'  le  funzioni  di  Osservatorio
regionale della biodiversita'.