Art. 22 Finalita' 1. Costituiscono finalita' del parco: a) la tutela degli habitat, della flora e della fauna, il ripristino degli ecosistemi alterati da interventi antropici, la conservazione dei paesaggi naturali e seminaturali, al fine di garantire la salvaguardia della biodiversita' e dei suoi valori ecologici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi, estetici, economico e sociali; b) la valorizzazione delle emergenze geo-paleontologiche del parco, che sono alla base della peculiarita' dell'area protetta a livello regionale e che costituiscono fonte di interesse scientifico a livello internazionale; c) la promozione, la conoscenza e la fruizione responsabile dei beni naturali, ambientali e paesaggistici, nell'ottica di sviluppare presso le comunita' locali un comune senso di appartenenza e una consapevolezza in grado di determinare scelte condivise di gestione sostenibile delle emergenze territoriali; d) il recupero delle identita' storico-culturali locali e delle buone pratiche di gestione territoriale secondo la tradizione, che hanno fino ad oggi consentito di ottenere prodotti tipici di qualita', in un quadro sinergico di potenziamento delle politiche di conservazione ambientale e di fattiva collaborazione tesa ad incrementare lo sviluppo delle attivita' socio-economiche compatibili.