Art. 22 
 
                              Finalita' 
 
    1. Costituiscono finalita' del parco: 
    a) la tutela  degli  habitat,  della  flora  e  della  fauna,  il
ripristino degli ecosistemi  alterati  da  interventi  antropici,  la
conservazione dei  paesaggi  naturali  e  seminaturali,  al  fine  di
garantire la salvaguardia  della  biodiversita'  e  dei  suoi  valori
ecologici, scientifici, educativi, culturali,  ricreativi,  estetici,
economico e sociali; 
    b) la  valorizzazione  delle  emergenze  geo-paleontologiche  del
parco, che sono alla base della  peculiarita'  dell'area  protetta  a
livello regionale e che costituiscono fonte di interesse  scientifico
a livello internazionale; 
    c) la promozione, la conoscenza e la fruizione  responsabile  dei
beni naturali, ambientali e paesaggistici, nell'ottica di  sviluppare
presso le comunita' locali un comune  senso  di  appartenenza  e  una
consapevolezza in grado di determinare scelte condivise  di  gestione
sostenibile delle emergenze territoriali; 
    d) il recupero delle identita' storico-culturali locali  e  delle
buone pratiche di gestione territoriale secondo  la  tradizione,  che
hanno  fino  ad  oggi  consentito  di  ottenere  prodotti  tipici  di
qualita', in un quadro sinergico di potenziamento delle politiche  di
conservazione  ambientale  e  di  fattiva  collaborazione   tesa   ad
incrementare   lo   sviluppo   delle    attivita'    socio-economiche
compatibili.