Art. 27 
 
Modificazioni alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina
  della formazione e della gestione del sistema regionale delle  aree
  naturali protette e dei siti della Rete natura 2000). 
 
    1. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 6 del 2005  e'
sostituito dal seguente: «2. Gli enti di gestione per i parchi  e  la
biodiversita'  sono  tenuti  a  fornire   alla   Regione   tutte   le
informazioni relative alle attivita' gestionali di competenza». 
    2. Alla lettera f) del comma 2 dell'art. 12 della legge regionale
n. 6 del  2005  le  parole  «alle  province»  sono  sostituite  dalle
seguenti «all'Ente di gestione per i parchi e la biodiversita'». 
    3. La lettera b) del comma 4 dell'art. 12 della  legge  regionale
n. 6 del 2005 e' sostituita dalla  seguente:  «b)  i  criteri  e  gli
indirizzi ai quali si debbono attenere gli enti  di  gestione  per  i
parchi  e  la  biodiversita'  per  le  funzioni  ad  essi  attribuite
relativamente alle aree protette ed ai siti della Rete  natura  2000,
nell'attuazione del Programma regionale  e  nello  svolgimento  delle
attivita' di gestione,  di  programmazione  e  di  pianificazione  di
rispettiva competenza;». 
    4. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 6 del 2005 le
parole: «delle province, degli enti di gestione dei  parchi  e  delle
riserve» sono sostituite dalle seguenti «degli enti di gestione per i
parchi e la biodiversita'». 
    5. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 6 del 2005 le
parole «Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di  cui
all'art. 8» sono sostituite dalle  seguenti  «Osservatorio  regionale
per la biodiversita'». 
    6. L'art. 14 della legge regionale n. 6 del  2005  e'  sostituito
dal seguente: 
      «Art. 14.(Funzioni degli enti di gestione per  i  parchi  e  la
biodiversita'). - 1. Gli enti di gestione partecipano alla formazione
del  Programma  regionale  attraverso  la  trasmissione  alla  Giunta
regionale, entro i termini fissati dalle linee guida metodologiche di
cui all'art. 13, comma 1,  e  comunque  almeno  sei  mesi  prima  del
termine di  validita'  del  precedente  Programma  regionale,  di  un
rapporto contenente: 
        a) la relazione sullo stato di conservazione  del  patrimonio
naturale compreso nelle aree protette e nei siti  della  Rete  natura
2000 e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati; 
        b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie  necessarie
per la conservazione e la valorizzazione delle aree  protette  e  dei
siti della Rete natura 2000 di loro competenza, riferiti  al  termine
temporale di validita' del Programma regionale; 
        c) le proposte per l'istituzione di  nuove  aree  protette  o
eventuali ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che  non
comportino una diminuzione della superficie  complessiva  delle  aree
protette esistenti, per l'individuazione di  nuovi  siti  della  Rete
natura 2000  e  per  la  localizzazione  di  massima  delle  aree  di
collegamento ecologico di livello regionale; 
        d) il preventivo  dei  fabbisogni  finanziari,  distinto  tra
spese di gestione e spese di investimento, per le  riserve  naturali,
le aree di riequilibrio ecologico, i paesaggi naturali e seminaturali
protetti ed  i  siti  della  Rete  natura  2000  di  loro  competenza
gestionale, riferito al termine temporale di validita' del  Programma
regionale». 
    7. Al comma 6 dell'art. 27 della legge regionale n. 6  del  2005,
dopo le parole «le stesse  province  interessate»  sono  aggiunte  le
seguenti «acquisito anche il parere  dell'Ente  di  gestione  con  la
minor porzione di territorio interessata nel  caso  di  progetti  che
afferiscano a piu' macroaree». 
    8. All'art. 33, al comma 5, della legge regionale n. 6  del  2005
le parole «di cui all'art. 34» sono sostituite dalle seguenti  «della
macroarea». 
    9. Al comma 3 dell'art. 36 e al comma 2 dell'art. 37 della  legge
regionale n. 6 del 2005 le parole «Istituto nazionale  per  la  fauna
selvatica (INFS)» sono sostituite dalle seguenti «Istituto  superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)». 
    10. Dopo l'art. 40  della  legge  regionale  n.  6  del  2005  e'
aggiunto il seguente: 
      «Art. 40-bis. (Albo degli amici del Parco/Riserva naturale).  -
1. Presso ogni area protetta e' costituito l'albo "Albo  degli  amici
del Parco/Riserva naturale'' al quale possono  iscriversi  i  singoli
cittadini e le  associazioni  che  intendono,  in  forma  volontaria,
prestare attivita'  od  assumere  iniziative  di  collaborazione,  di
pubblicizzazione e di  sensibilizzazione  riguardo  alla  conoscenza,
valorizzazione e  conservazione  degli  ambienti  naturali  dell'area
protetta. 
    2. Gli enti di gestione redigono annualmente un  programma  delle
attivita' che  possono  essere  espletate  dagli  iscritti  all'albo,
autonomamente e affiancando il personale dell'area protetta». 
    11. Il comma 1 dell'art. 44 della legge regionale n. 6  del  2005
e' sostituito dal seguente:«1. La delibera istitutiva  della  riserva
determina anche l'attribuzione della stessa all'Ente di gestione  per
i parchi e la biodiversita' territorialmente interessato». 
    12. Al comma 3 dell'art. 44 della legge regionale n. 6  del  2005
le parole «la provincia» sono sostituite dalle  seguenti  «l'Ente  di
gestione per i parchi e la biodiversita'». 
    13. Al comma 2 dell'art. 48 della legge regionale n. 6  del  2005
le parole «della Riserva» sono soppresse. 
    14. Al comma 1 dell'art. 50 della legge regionale n. 6  del  2005
le parole «le province» sono sostituite dalle seguenti «gli  enti  di
gestione per i parchi e la biodiversita'». 
    15. Il comma 4 dell'art. 50 della legge regionale n. 6  del  2005
e' sostituito dal seguente:«4. L'Ente di gestione per i parchi  e  la
biodiversita', nel procedimento volto alla istituzione  dei  paesaggi
naturali  e  seminaturali  protetti,  sentiti   tutti   i   portatori
d'interesse qualificato, convoca  una  conferenza  su  richiesta  dei
comuni interessati». 
    16. Il comma 1 dell'art. 51 della legge regionale n. 6  del  2005
e' sostituito dal seguente:«1. La gestione dei  paesaggi  naturali  e
seminaturali protetti e'  esercitata  dall'Ente  di  gestione  per  i
parchi e  la  biodiversita',  che  la  puo'  attribuire,  con  l'atto
istitutivo ovvero con atti successivi, agli enti locali interessati o
a loro forme associative». 
    17. Al comma 2 dell'art. 51 della legge regionale n. 6  del  2005
le parole «dalla provincia attraverso la  delibera  istitutiva»  sono
sostituite dalle seguenti «dall'Ente di  gestione  attraverso  l'atto
istitutivo». 
    18. Al comma 7 dell'art. 51 della legge regionale n. 6  del  2005
le parole «Le province» sono sostituite dalle  seguenti  «I  soggetti
gestori dei paesaggi naturali e seminaturali protetti». 
    19. Il comma 1 dell'art. 52 della legge regionale n. 6  del  2005
e' sostituito dal seguente:«1. Il Programma triennale di tutela e  di
valorizzazione del paesaggio  naturale  e  seminaturale  protetto  e'
parte del  Programma  triennale  di  tutela  e  valorizzazione  della
macroarea. Qualora la gestione del paesaggio naturale e  seminaturale
protetto sia stata attribuita ad un  soggetto  diverso  dall'Ente  di
gestione per i  parchi  e  la  biodiversita',  quest'ultimo  presenta
all'Ente di gestione una  proposta  di  programma,  che  contiene  la
definizione degli  interventi  e  delle  azioni  da  attuare  per  il
perseguimento  delle  finalita'  istitutive  in  raccordo   con   gli
indirizzi  del  Programma  regionale  di  cui  all'art.  12;   l'atto
istitutivo di ogni  paesaggio  protetto  definisce  le  modalita'  di
consultazione della comunita' locale  sulla  proposta  del  Programma
triennale di tutela e valorizzazione». 
    20. Il comma 3 dell'art. 52 della legge regionale n. 6  del  2005
e' sostituito dal seguente:«3. Tramite specifici accordi di programma
puo' convenirsi la formazione e l'approvazione di un unico  Programma
triennale di tutela e valorizzazione per  piu'  paesaggi  naturali  e
seminaturali protetti». 
    21. Al comma 1 dell'art. 53 della legge regionale n. 6  del  2005
le parole «le province» sono sostituite dalle seguenti «gli  enti  di
gestione per i parchi e la biodiversita'». 
    22. Il comma 4 dell'art. 53 della legge regionale n. 6 del  2005,
e' sostituito dal seguente:«4. Il comune interessato alla istituzione
di  un'area  di  riequilibrio  ecologico,  sentiti  i  portatori   di
interesse, formula apposita  proposta  all'Ente  di  gestione  per  i
parchi e la biodiversita'». 
    23. Al comma 1 dell'art. 54 della legge regionale n. 6 del  2005,
le parole «la provincia» sono sostituite dalle  seguenti  «l'Ente  di
gestione per i parchi e la biodiversita'». 
    24. Al comma 2 dell'art. 54 della legge regionale n. 6 del  2005,
le parole «dalla provincia» sono soppresse. 
    25. Al comma 6 dell'art. 54 della legge regionale n. 6 del  2005,
le parole «le province» sono sostituite dalle  seguenti  «i  soggetti
gestori delle aree di riequilibrio ecologico». 
    26. Il comma 1 dell'art. 55 della legge regionale n. 6 del  2005,
e' sostituito dal seguente:«1. Gli enti di gestione per i parchi e la
biodiversita' esercitano le funzioni di sorveglianza  sul  territorio
di competenza prioritariamente attraverso proprio personale,  con  la
denominazione   di   guardiaparco,   avente   funzioni   di   polizia
amministrativa locale come definite dalla legge regionale 4  dicembre
2003,  n.  24  (Disciplina  della  polizia  amministrativa  locale  e
promozione di  un  sistema  integrato  di  sicurezza)  ricomprendenti
l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle stesse». 
    27. Il comma 2 dell'art. 55 della legge regionale n. 6 del  2005,
e' sostituito dal seguente:«2. Nelle aree  protette  le  funzioni  di
sorveglianza territoriale sono esercitate anche tramite le  strutture
della Polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003,  gli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti  in  base  alla
legislazione statale e a seguito di  convenzione,  tramite  il  Corpo
Forestale dello Stato e le Guardie ecologiche volontarie e  le  altre
associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche funzioni di
sorveglianza». 
    28. Al comma 1 dell'art. 57 della legge regionale n. 6 del  2005,
le parole «di gestione delle aree protette, delle  province  e  degli
altri enti locali» sono sostituite dalle seguenti «di gestione per  i
parchi e la biodiversita' cui sia stata  attribuita  la  gestione  di
aree protette». 
    29. Al comma 2, lettera e-bis) dell'art. 60 della legge regionale
n. 6 del 2005, dopo la  parola  «mancata»  sono  inserite  le  parole
«richiesta di». 
    30. Al comma  1,  lettere  b)  e  c)  dell'art.  61  della  legge
regionale n. 6 del 2005, le parole «direttamente alle province,  agli
enti di gestione  dei  parchi  regionali  e»  sono  sostituite  dalle
seguenti «agli enti di gestione per i parchi  e  la  biodiversita'  e
agli enti di gestione».