Art. 3 
 
          Enti di gestione per i parchi e la biodiversita' 
 
    1. Per ogni macroarea e' istituito  un  ente  pubblico  (Ente  di
gestione), delimitato e numerato come da cartografia  riportata  alla
Tavola A) dell'allegato  1)  alla  presente  legge,  denominato  come
segue: 
    a) Ente di gestione per i parchi  e  la  biodiversita'  -  Emilia
Occidentale; 
    b) Ente di gestione per i parchi  e  la  biodiversita'  -  Emilia
Centrale; 
    c) Ente di gestione per i parchi  e  la  biodiversita'  -  Emilia
Orientale; 
    d) Ente di gestione per i parchi e la biodiversita' -  Delta  del
Po; 
    e) Ente di gestione per i parchi e la biodiversita' - Romagna. 
    2. All'Ente di gestione per i parchi e la biodiversita'  compete,
fermo restando quanto previsto all'art. 40, comma  6,  in  attuazione
delle finalita' contenute nelle leggi e negli atti  istitutivi  delle
aree protette e dei siti della Rete natura  2000  e  dei  criteri  ed
indirizzi dettati dal programma regionale di cui  all'art.  12  della
legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e
della gestione del sistema regionale delle aree naturali  protette  e
dei siti della Rete natura 2000), in particolare: 
    a) la gestione dei parchi, ivi compresi i siti della Rete  natura
2000 situati all'interno del loro perimetro; 
    b) la gestione delle riserve naturali regionali; 
    c) la gestione dei siti della Rete natura 2000 nelle aree esterne
al perimetro dei parchi; 
    d) l'istituzione dei paesaggi naturali e seminaturali protetti  e
la   relativa   gestione,    previa    proposta    della    provincia
territorialmente interessata; 
    e) l'istituzione e il coordinamento della gestione delle aree  di
riequilibrio ecologico; 
    f) l'adozione del Programma  di  tutela  e  valorizzazione  della
macroarea; 
    g) la valutazione di incidenza dei piani di  competenza  comunale
nonche' dei progetti e interventi approvati  dalla  provincia  e  dal
comune  e  che  interessano  il  territorio  della  macroarea,  fermo
restando quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 14  aprile
2004,  n.  7  (Disposizioni  in  materia  ambientale.  Modifiche   ed
integrazioni a leggi regionali); 
    h) il coordinamento e la gestione delle attivita'  di  educazione
alla sostenibilita' in materia di biodiversita' e conservazione della
natura, in coerenza con la legge regionale 29 dicembre  2009,  n.  27
(Promozione,   organizzazione   e   sviluppo   delle   attivita'   di
informazione e di educazione alla sostenibilita'); 
    i) l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di  fauna
minore  ai  sensi  della  legge  regionale  31  luglio  2006,  n.  15
(Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna); 
    j) l'accordo con gli enti gestori delle riserve naturali  statali
incluse  nel  territorio   della   Macroarea   per   le   misure   di
pianificazione e gestione; 
    k) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con gli
enti parco nazionale e interregionali contermini; 
    l) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con  le
autorita' competenti, per il monitoraggio e la  tutela  dell'ambiente
marino, fino a 10 km dalla costa, limitrofo alle aree protette. 
    3. L'Ente di gestione per i parchi e  la  biodiversita'  subentra
inoltre ai consorzi di gestione dei parchi nelle  seguenti  funzioni,
qualora esercitate sulla base della normativa vigente: 
    a) la gestione del demanio  forestale  regionale  ricompreso  nel
territorio dei parchi regionali e delle aree contigue; 
    b) le funzioni amministrative  di  cui  alla  legge  regionale  2
aprile   1996,   n.   6   (Disciplina   della   raccolta   e    della
commercializzazione  dei  funghi  epigei  spontanei  nel   territorio
regionale. Applicazione della legge n. 352 del  23  agosto  1993)  in
materia di raccolta di funghi  epigei  spontanei  per  il  territorio
ricompreso nel perimetro dei parchi. 
    4. L'Ente di gestione  per  i  parchi  e  la  biodiversita'  puo'
inoltre assumere tramite accordi con gli enti locali la  gestione  di
ulteriori compiti connessi alle proprie competenze. 
    5. La struttura  tecnica  dell'Ente  di  gestione  puo'  svolgere
altresi' attivita' di  supporto  tecnico  agli  enti  locali  per  la
gestione dei paesaggi naturali e seminaturali protetti, delle aree di
riequilibrio ecologico qualora non eserciti direttamente la  gestione
delle citate aree protette. 
    6. I beni immobili dei consorzi di gestione dei parchi  e  quelli
strumentali all'esercizio della  funzione  trasferiti  in  attuazione
della  presente  legge  all'Ente  di  gestione  per  i  parchi  e  la
biodiversita' in caso di  soppressione  di  quest'ultimo  tornano  in
proprieta' degli enti locali che li avevano conferiti. 
    7. Per la gestione dei  beni  di  proprieta'  di  Amministrazioni
pubbliche, ovvero di proprieta' o in disponibilita'  privata,  l'Ente
di gestione stipula apposite convenzioni con i soggetti  interessati,
che prevedano le forme e le modalita' di utilizzazione del bene. 
    8. All'Ente di gestione per i parchi e la biodiversita', ai sensi
di quanto  previsto  dall'art.  23  della  legge  n.  394  del  1991,
partecipano obbligatoriamente tutti i comuni  il  cui  territorio  e'
anche solo parzialmente incluso nel perimetro di  un  parco,  nonche'
quelli il cui territorio anche parzialmente sia ricompreso  nell'area
contigua, e le province il cui territorio e' interessato  da  parchi,
riserve o da siti della Rete natura 2000 inclusi nella macroarea.  Lo
statuto determina le quote di contribuzione  cui  e'  tenuto  ciascun
ente locale. 
    9. L'Ente  di  gestione  ha  personalita'  giuridica  di  diritto
pubblico ed  e'  dotato  di  autonomia  amministrativa,  contabile  e
tecnica. Ha sede legale preferibilmente nel  territorio  di  uno  dei
parchi  regionali  inclusi  nella  macroarea,  come  stabilito  nello
statuto,  ferma  restando   la   possibilita'   di   un'articolazione
organizzativa su piu' sedi. 
    10. L'Ente di gestione informa la propria attivita' a criteri  di
efficacia, efficienza ed economicita', ha l'obbligo del  pareggio  di
bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio delle entrate e  delle
spese e ha una contabilita' di carattere finanziario. 
    11. I costi di funzionamento dell'Ente di gestione  sono  coperti
da contributi regionali e degli enti  locali  il  cui  territorio  e'
anche parzialmente ricompreso all'interno dei parchi o di altri  enti
conferenti  comunque  risorse  e,  a  seguito   dell'attuazione   del
procedimento di cui all'art. 40, comma 6, anche dai contributi  degli
enti locali territorialmente interessati dalle altre aree protette  e
dai siti della Rete natura 2000, che entrino a far parte del comitato
esecutivo, dagli introiti derivanti dalle funzioni amministrative  di
cui alla  legge  regionale  n.  6  del  1996,  nonche'  da  eventuali
ulteriori funzioni amministrative in materia faunistico-venatoria. 
    12. Gli introiti derivanti all'Ente di gestione per i parchi e la
biodiversita' da attivita' ed iniziative riferite  specificamente  ad
un determinato Parco regionale sono reinvestiti per la promozione, lo
sviluppo e la salvaguardia del medesimo.