Art. 34 Modificazioni alla legge regionale 21 febbraio 2005, n.10 (Istituzione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola) 1. Al comma 5 dell'art. 8 della legge regionale n. 10 del 2005, le parole «Istituto nazionale per la fauna» sono sostituite dalle seguenti «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)». 2. Il comma 6 dell'art. 8 della legge regionale n. 10 del 2005, e' sostituito dal seguente:«6. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000».