Art. 34 
 
Modificazioni  alla  legge   regionale   21   febbraio   2005,   n.10
  (Istituzione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola) 
 
    1. Al comma 5 dell'art. 8 della legge regionale n. 10  del  2005,
le parole «Istituto nazionale per la  fauna»  sono  sostituite  dalle
seguenti  «Istituto  superiore  per  la  protezione  e   la   ricerca
ambientale (ISPRA)». 
    2. Il comma 6 dell'art. 8 della legge regionale n. 10  del  2005,
e' sostituito dal seguente:«6. Per quanto non previsto dalla presente
legge  si  fa  rinvio  alle  leggi  regionali  che  disciplinano   la
formazione e la gestione del sistema regionale  delle  aree  naturali
protette e dei siti della Rete natura 2000».