Art. 36 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. Entro quindici giorni dall'entrata in  vigore  della  presente
legge gli enti locali che partecipano  agli  enti  di  gestione  sono
tenuti a trasferire ai medesimi il contributo per le spese per l'anno
2012 nella misura di quello stanziato per l'anno 2011  a  favore  dei
soppressi consorzi di gestione dei parchi regionali. 
    2.  Sino  alla  data  della   cessazione   dell'efficacia   della
disposizione di cui al comma 3 dell'art. 7 della  legge  regionale  7
del 2004 e' fissato un termine di trenta giorni per rendere il parere
ai fini della valutazione di incidenza da  parte  dell'ente  gestore,
allo scadere del quale l'autorita' procedente puo' prescinderne. 
    3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono
conclusi gli accordi agro-ambientali di cui all'art. 33  della  legge
regionale n. 6 del 2005 per i parchi  che  ancora  non  se  ne  siano
dotati.  I  contenuti  dell'accordo  sono  ricompresi  nel  documento
preliminare  del  primo  aggiornamento  del  Piano  territoriale   di
coordinamento provinciale.