Art. 37 
 
                         Clausola valutativa 
 
    1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo  sull'attuazione
della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti.  A  tal  fine,
con  cadenza  triennale,  la   Giunta   presenta   alla   commissione
assembleare  competente  una  relazione,  che  fornisca  informazioni
sull'attuazione della legge e sugli effetti relativi al miglioramento
qualitativo della gestione del sistema regionale delle aree  protette
e dei siti  della  Rete  natura  2000  in  relazione  alle  finalita'
individuate nell'art. 1. 
    2. Entro un anno dall'entrata in vigore della  legge,  la  Giunta
presenta  alla  commissione  assembleare   competente   un   rapporto
sull'attuazione degli adempimenti relativi  alla  costituzione  degli
enti di gestione per i parchi e la biodiversita' di cui all'art. 12 e
alla liquidazione dei consorzi di gestione dei  parchi  regionali  di
cui all'art. 13. 
    3. Le competenti strutture di assemblea e  Giunta  si  raccordano
per la migliore valutazione della presente legge. 
    4. La Regione puo' promuovere forme  di  valutazione  partecipata
coinvolgendo  cittadini  e  soggetti   attuatori   degli   interventi
previsti.