Art. 37 Clausola valutativa 1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione, che fornisca informazioni sull'attuazione della legge e sugli effetti relativi al miglioramento qualitativo della gestione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 in relazione alle finalita' individuate nell'art. 1. 2. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente un rapporto sull'attuazione degli adempimenti relativi alla costituzione degli enti di gestione per i parchi e la biodiversita' di cui all'art. 12 e alla liquidazione dei consorzi di gestione dei parchi regionali di cui all'art. 13. 3. Le competenti strutture di assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge. 4. La Regione puo' promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.