Art. 5 
 
                       La Comunita' del Parco 
 
    1. Per ogni parco e' costituito un  organo  denominato  Comunita'
del Parco, composto dai sindaci  dei  comuni  il  cui  territorio  e'
interessato dal perimetro del Parco, ivi inclusa l'area  contigua,  o
da loro amministratori locali delegati, nonche' dai sindaci,  o  loro
amministratori locali delegati, dei comuni che partecipano attraverso
il conferimento di risorse. Qualora in un  Parco  sia  ricompreso  il
territorio di un unico comune e non partecipino al parco altri comuni
le funzioni della  Comunita'  del  Parco  sono  svolte  dalla  Giunta
comunale. 
    2. Nel caso in cui il territorio di  un  Parco  sia  compreso  in
quello di una Comunita' Montana o di una Unione di comuni o del Nuovo
circondario imolese, i medesimi  possono  svolgere  le  funzioni  per
conto dei Comuni in seno alla Comunita' del Parco. 
    3. Alla Comunita' del Parco compete: 
    a) nominare un rappresentante  in  seno  al  comitato  esecutivo,
fermo restando quanto previsto al comma 1 dell'art. 6; 
    b) determinare la destinazione  degli  introiti  derivanti  dalle
attivita' ed iniziative riferite al Parco  e  approvare  le  relative
modalita' di utilizzo; 
    c)  elaborare  il  documento  preliminare   relativo   al   Piano
territoriale del Parco; 
    d) proporre il Regolamento del Parco; 
    e) proporre i componenti della Consulta del Parco; 
    f)   esprimere   un   parere   sui   progetti    di    intervento
particolareggiato del parco presso il quale e' istituita; 
    g) promuovere l'attuazione di progetti  di  sviluppo  locale,  da
attuarsi anche attraverso lo strumento dell'accordo di programma  fra
l'Ente di  gestione,  la  regione,  la  provincia  e  altri  soggetti
collettivi  attivi  sul  territorio,  al  fine   di   concertare   la
destinazione degli investimenti locali stanziati  dai  diversi  fondi
settoriali; 
    h) promuovere  accordi  fra  l'Ente  di  gestione,  le  Comunita'
montane e le  unioni  di  comuni  per  lo  svolgimento  di  attivita'
finalizzate alla valorizzazione dei  territori  anche  in  attuazione
dell'art. 4 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la
montagna). 
    4. La  Comunita'  del  Parco  e'  validamente  insediata  con  la
presenza della maggioranza delle quote di partecipazione al voto.  Le
deliberazioni della Comunita' del Parco sono validamente assunte  con
la maggioranza assoluta delle quote di  partecipazione  presenti.  La
quota di partecipazione al  voto  dei  Comuni  e'  determinata  dallo
statuto.