Art. 9 
 
                        La Consulta del parco 
 
    1. L'Ente di gestione svolge la propria attivita'  garantendo  la
piu' ampia informazione e promuovendo la partecipazione dei cittadini
alle proprie scelte; a  tale  scopo  istituisce  per  ogni  parco  un
organismo denominato consulta, composto  secondo  le  modalita'  e  i
criteri stabiliti dallo statuto  e  rappresentativa  delle  categorie
economiche, sociali, culturali e delle associazioni ambientaliste che
svolgono stabilmente la loro attivita' nei territori ricompresi nella
macroarea, interessate alle attivita' inerenti le aree protette  e  i
siti della Rete natura 2000. 
    2. La Consulta esprime  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento
della richiesta un parere obbligatorio non  vincolante  sui  seguenti
atti: 
    a) la proposta del Piano e del Regolamento del Parco; 
    b) la proposta di accordo agro-ambientale  del  Parco  presso  il
quale e' istituita; 
    c) i progetti di intervento particolareggiato del parco presso il
quale e' istituita; 
    d) altri atti per i quali lo statuto richiede il parere. 
    3. Qualora sia stato stipulato l'accordo agro-ambientale ai sensi
dell'art. 33 della legge regionale n. 6 del 2005, presso la  Consulta
e'  istituita,  con  le  modalita'  previste   dallo   statuto,   una
commissione in rappresentanza degli agricoltori  del  parco,  con  la
finalita' di monitorare l'attuazione dell'accordo. 
    4. Qualora la Consulta non si esprima entro il termine di cui  al
comma 2, si prescinde dal parere.