Art. 9 La Consulta del parco 1. L'Ente di gestione svolge la propria attivita' garantendo la piu' ampia informazione e promuovendo la partecipazione dei cittadini alle proprie scelte; a tale scopo istituisce per ogni parco un organismo denominato consulta, composto secondo le modalita' e i criteri stabiliti dallo statuto e rappresentativa delle categorie economiche, sociali, culturali e delle associazioni ambientaliste che svolgono stabilmente la loro attivita' nei territori ricompresi nella macroarea, interessate alle attivita' inerenti le aree protette e i siti della Rete natura 2000. 2. La Consulta esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta un parere obbligatorio non vincolante sui seguenti atti: a) la proposta del Piano e del Regolamento del Parco; b) la proposta di accordo agro-ambientale del Parco presso il quale e' istituita; c) i progetti di intervento particolareggiato del parco presso il quale e' istituita; d) altri atti per i quali lo statuto richiede il parere. 3. Qualora sia stato stipulato l'accordo agro-ambientale ai sensi dell'art. 33 della legge regionale n. 6 del 2005, presso la Consulta e' istituita, con le modalita' previste dallo statuto, una commissione in rappresentanza degli agricoltori del parco, con la finalita' di monitorare l'attuazione dell'accordo. 4. Qualora la Consulta non si esprima entro il termine di cui al comma 2, si prescinde dal parere.