(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 14 dicembre 2011) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente «Disciplina organica dell'artigianato»; Vista la legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 «Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005 e 11/2009 in materia di attivita' economiche»; Visto il proprio decreto 7 novembre 2011, n. 0263/Pres. (Regolamento recante modifiche al «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano» emanato con decreto del Presidente della Regione n. 12 agosto 2005, n. 0272); Visto, in particolare, il comma 4-bis dell'art. 120 del regolamento emanato con il citato proprio decreto 12 agosto 2005, n. 0272/Pres., il quale prevede che le domande per accedere agli incentivi di cui al regolamento stesso sono presentate fino al 31 dicembre 2011 e per l'anno 2012 le domande medesime sono presentate dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del nuovo testo unico regolamentare in materia di incentivi alle imprese artigiane; Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano)», predisposto dalla Direzione centrale attivita' produttive; Ritenuto di emanare il suddetto regolamento; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2298 di data 24 novembre 2011; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano)» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO