Art. 10 Adempimenti redazionali 1. In appendice alle leggi e ai regolamenti regionali, sono pubblicate, secondo le modalita' indicate nel manuale di cui all'art. 14, note informative riguardanti: a) il procedimento di formazione della legge o regolamento regionale con l'indicazione del primo firmatario; b) le relazioni al Consiglio regionale; c) il contenuto delle disposizioni normative espressamente citate nel testo pubblicato; d) la struttura regionale competente alla gestione degli adempimenti amministrativi connessi all'attuazione della legge o del regolamento.