Art. 10 
 
                       Adempimenti redazionali 
 
    1. In appendice alle  leggi  e  ai  regolamenti  regionali,  sono
pubblicate, secondo le modalita' indicate nel manuale di cui all'art.
14, note informative riguardanti: 
    a) il  procedimento  di  formazione  della  legge  o  regolamento
regionale con l'indicazione del primo firmatario; 
    b) le relazioni al Consiglio regionale; 
    c) il contenuto delle disposizioni normative espressamente citate
nel testo pubblicato; 
    d)  la  struttura  regionale  competente  alla   gestione   degli
adempimenti amministrativi connessi all'attuazione della legge o  del
regolamento.