Art. 14 Manuale 1. La Giunta regionale adotta il manuale in cui sono stabilite le regole e gli aspetti operativi relativi alla redazione e pubblicazione del BURVET. 2. Nel manuale di cui al comma 1, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni, sono definiti in particolare: a) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza dei testi pubblicati, in modo da garantirne l'autenticita' e l'integrita'; b) le modalita' di archiviazione e conservazione dei testi pubblicati; c) le garanzie di manutenzione del sistema informativo e della sua operativita' continuativa; d) le modalita' organizzative di banche dati funzionali alla gestione delle attivita' connesse alla redazione e alla consultazione del BURVET; e) le modalita' per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione, atte a garantirne l'integrita' e la certezza della provenienza; f) le modalita' di realizzazione della sezione nel sito istituzionale della Regione dedicata al BURVET, con motore di ricerca idoneo a consentire la navigazione anche a soggetti diversamente abili; g) le modalita' di realizzazione del servizio di newsletter, con possibilita' di invio selettivo delle parti del BURVET prescelte dall'utente; h) i presupposti per la individuazione degli ulteriori atti da pubblicare; i) le modalita' di pubblicazione per estratto degli atti; l) eventuali adempimenti redazionali, inclusa l'indicazione specifica della struttura proponente il provvedimento regionale; m) i tempi di pubblicazione degli atti nel BURVET, nel caso in cui gli stessi non siano gia' stabiliti in altro atto; n) le modalita' di correzione degli atti pubblicati; o) le modalita' di pagamento delle inserzioni; p) le modalita' di introito del contributo; q) le modalita' di assolvimento dell'imposta di bollo; r) le modalita' per la pubblicazione delle leggi regionali nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62 «Costituzione e funzionamento degli organi regionali», dell'art. 3, quinto comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839 «Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» e dell'art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 «Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana». 3. I provvedimenti di attuazione del manuale sono adottati dalla struttura di cui all'art. 13.