Art. 14 
 
                               Manuale 
 
    1. La Giunta regionale adotta il manuale in cui sono stabilite le
regole  e  gli  aspetti   operativi   relativi   alla   redazione   e
pubblicazione del BURVET. 
    2. Nel manuale di cui  al  comma  1,  nel  rispetto  del  decreto
legislativo  7  marzo  2005,  n.  82   «Codice   dell'amministrazione
digitale» e successive modificazioni, sono definiti in particolare: 
    a) le garanzie da adottare a tutela  della  sicurezza  dei  testi
pubblicati, in modo da garantirne l'autenticita' e l'integrita'; 
    b) le  modalita'  di  archiviazione  e  conservazione  dei  testi
pubblicati; 
    c) le garanzie di manutenzione del sistema  informativo  e  della
sua operativita' continuativa; 
    d) le modalita' organizzative  di  banche  dati  funzionali  alla
gestione delle attivita' connesse alla redazione e alla consultazione
del BURVET; 
    e) le modalita' per l'invio elettronico degli atti destinati alla
pubblicazione, atte a garantirne l'integrita'  e  la  certezza  della
provenienza; 
    f)  le  modalita'  di  realizzazione  della  sezione   nel   sito
istituzionale della Regione dedicata al BURVET, con motore di ricerca
idoneo a consentire la  navigazione  anche  a  soggetti  diversamente
abili; 
    g) le modalita' di realizzazione del servizio di newsletter,  con
possibilita' di invio selettivo  delle  parti  del  BURVET  prescelte
dall'utente; 
    h) i presupposti per la individuazione degli  ulteriori  atti  da
pubblicare; 
    i) le modalita' di pubblicazione per estratto degli atti; 
    l)  eventuali  adempimenti  redazionali,  inclusa   l'indicazione
specifica della struttura proponente il provvedimento regionale; 
    m) i tempi di pubblicazione degli atti nel BURVET,  nel  caso  in
cui gli stessi non siano gia' stabiliti in altro atto; 
    n) le modalita' di correzione degli atti pubblicati; 
    o) le modalita' di pagamento delle inserzioni; 
    p) le modalita' di introito del contributo; 
    q) le modalita' di assolvimento dell'imposta di bollo; 
    r) le modalita' per la pubblicazione delle leggi regionali  nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art.  11,
ultimo comma, della legge 10 febbraio 1953,  n.  62  «Costituzione  e
funzionamento degli organi regionali»,  dell'art.  3,  quinto  comma,
della legge 11 dicembre 1984, n. 839 «Norme sulla Raccolta  ufficiale
degli atti normativi  della  Repubblica  italiana  e  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana» e dell'art. 19, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,  n.  1092
«Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla  promulgazione
delle leggi,  sulla  emanazione  dei  decreti  del  Presidente  della
Repubblica  e  sulle   pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica
italiana». 
    3. I provvedimenti di attuazione del manuale sono adottati  dalla
struttura di cui all'art. 13.