Art. 15 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
    1. La Giunta  regionale  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge: 
    a) stabilisce gli indirizzi da applicare ai rapporti contrattuali
in essere; 
    b) adotta il manuale di cui all'art. 14; 
    c) adotta il provvedimento recante le modalita' di esercizio  del
diritto di accesso e di rilascio di  copie  documentali,  nelle  more
dell'approvazione della legge regionale in materia di disciplina  del
procedimento amministrativo. 
    2. Il BURVET decorre dal primo giorno del  mese  successivo  alla
pubblicazione nel BUR del manuale di cui all'art. 14. 
    3. Sino all'approvazione delle tariffe di  cui  all'art.  11,  si
applicano le tariffe vigenti.