Art. 15 Disposizioni transitorie e finali 1. La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) stabilisce gli indirizzi da applicare ai rapporti contrattuali in essere; b) adotta il manuale di cui all'art. 14; c) adotta il provvedimento recante le modalita' di esercizio del diritto di accesso e di rilascio di copie documentali, nelle more dell'approvazione della legge regionale in materia di disciplina del procedimento amministrativo. 2. Il BURVET decorre dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nel BUR del manuale di cui all'art. 14. 3. Sino all'approvazione delle tariffe di cui all'art. 11, si applicano le tariffe vigenti.