Art. 18 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art.  44
dello Statuto ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. 
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta. 
      Venezia, 27 dicembre 2011 
 
                                ZAIA 
 
(Omissis)