Art. 8 
 
                     Valore del testo pubblicato 
 
    1. I testi degli atti pubblicati nel BURVET si presumono conformi
all'originale e costituiscono testo legale degli atti medesimi fino a
quando  non   se   ne   provi   l'inesattezza   mediante   esibizione
dell'originale o della copia conforme all'originale. 
    2. Qualora si rilevino difformita' tra il testo trasmesso per  la
pubblicazione e il testo pubblicato, oppure tra il testo originale  e
il testo trasmesso, la correzione e' disposta mediante un  comunicato
che indica la parte errata del testo pubblicato e il testo  corretto,
prevedendo, se del caso, la ripubblicazione dell'intero atto. 
    3. La pubblicazione nel BURVET dei testi legislativi aggiornati e
coordinati  ha  solo  carattere  informativo  e,  di   norma,   viene
effettuata nel BURVET  contenente  la  relativa  legge  regionale  di
modifica o di integrazione.