Art. 8 Valore del testo pubblicato 1. I testi degli atti pubblicati nel BURVET si presumono conformi all'originale e costituiscono testo legale degli atti medesimi fino a quando non se ne provi l'inesattezza mediante esibizione dell'originale o della copia conforme all'originale. 2. Qualora si rilevino difformita' tra il testo trasmesso per la pubblicazione e il testo pubblicato, oppure tra il testo originale e il testo trasmesso, la correzione e' disposta mediante un comunicato che indica la parte errata del testo pubblicato e il testo corretto, prevedendo, se del caso, la ripubblicazione dell'intero atto. 3. La pubblicazione nel BURVET dei testi legislativi aggiornati e coordinati ha solo carattere informativo e, di norma, viene effettuata nel BURVET contenente la relativa legge regionale di modifica o di integrazione.