Art. 9 Numerazione atti 1. Le leggi regionali sono pubblicate con il numero d'ordine attribuito all'atto di promulgazione del Presidente della Giunta regionale; i regolamenti regionali sono pubblicati con il numero d'ordine attribuito all'atto di emanazione del Presidente della Giunta regionale. La numerazione delle leggi e dei regolamenti regionali decorre, per ciascuno di essi, iniziando dal n. 1 per ogni anno solare. 2. La numerazione d'ordine attribuita agli atti adottati dagli organi e dai dirigenti regionali e', per ogni tipo di atto, rigorosamente progressiva, con riferimento all'anno solare.