Art. 9 
 
                          Numerazione atti 
 
    1. Le leggi regionali sono  pubblicate  con  il  numero  d'ordine
attribuito all'atto di  promulgazione  del  Presidente  della  Giunta
regionale; i regolamenti regionali  sono  pubblicati  con  il  numero
d'ordine attribuito  all'atto  di  emanazione  del  Presidente  della
Giunta regionale.  La  numerazione  delle  leggi  e  dei  regolamenti
regionali decorre, per ciascuno di essi, iniziando dal n. 1 per  ogni
anno solare. 
    2. La numerazione d'ordine attribuita agli  atti  adottati  dagli
organi  e  dai  dirigenti  regionali  e',  per  ogni  tipo  di  atto,
rigorosamente progressiva, con riferimento all'anno solare.