(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 71  del
                          10 novembre 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
             Modifica all'articolo 33 della L.R. 15/2002 
 
    1. Il comma 5-decies dell'articolo 33 della L.R. 10 luglio  2002,
n. 15 (Disciplina delle acque minerali e termali) e'  sostituito  dal
seguente: 
    "5-decies. Le entrate di cui al presente articolo sono stimate in
€ 100.000,00  annui.  Al  fine  di  dotare  la  Direzione   regionale
competente in  materia  della  strumentazione  e  delle  attrezzature
necessarie  per  lo  svolgimento   delle   funzioni   connesse   alle
disposizioni di cui alla presente legge, i  proventi  dell'anno  2011
sono  destinati  prioritariamente  all'acquisto   di   automezzi   ed
attrezzature ed agli oneri connessi alla predisposizione  del  "Piano
regionale delle acque minerali  e  termali"  di  cui  all'art.  7.  A
decorrere dal primo gennaio 2012, quota parte dei  proventi  ricavati
dal canone di concessione, in misura pari al 10 per  cento,  iscritta
in apposito capitolo di bilancio di nuova istituzione,  e'  destinata
all'amministrazione comunale nella quale e' sita  la  concessione,  e
viene annualmente ripartita tra i comuni  interessati  con  specifico
provvedimento di Giunta regionale.