(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 71 del 10 novembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica all'articolo 33 della L.R. 15/2002 1. Il comma 5-decies dell'articolo 33 della L.R. 10 luglio 2002, n. 15 (Disciplina delle acque minerali e termali) e' sostituito dal seguente: "5-decies. Le entrate di cui al presente articolo sono stimate in € 100.000,00 annui. Al fine di dotare la Direzione regionale competente in materia della strumentazione e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle funzioni connesse alle disposizioni di cui alla presente legge, i proventi dell'anno 2011 sono destinati prioritariamente all'acquisto di automezzi ed attrezzature ed agli oneri connessi alla predisposizione del "Piano regionale delle acque minerali e termali" di cui all'art. 7. A decorrere dal primo gennaio 2012, quota parte dei proventi ricavati dal canone di concessione, in misura pari al 10 per cento, iscritta in apposito capitolo di bilancio di nuova istituzione, e' destinata all'amministrazione comunale nella quale e' sita la concessione, e viene annualmente ripartita tra i comuni interessati con specifico provvedimento di Giunta regionale.