Art. 3 Regolamento di attuazione 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sono adottate le norme di attuazione di quanto previsto dall'articolo 2. Il regolamento di cui al presente comma: a) disciplina le modalita' di utilizzo della LIS in ambito scolastico e universitario, nel rispetto delle rispettive autonomie; b) promuove, nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione post lauream, l'insegnamento e l'uso da parte degli studenti, della LIS e delle altre tecniche, anche informatiche idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde; c) reca disposizioni volte a promuovere nei rapporti con le amministrazioni pubbliche locali, l'amministrazione regionale e gli enti strumentali della Regione, l'uso effettivo della LIS e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle persone sorde; d) promuove la diffusione della LIS come strumento e modalita' di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive; e) dispone circa i metodi di verifica sull'attuazione della presente legge.