Art. 3 
 
                      Regolamento di attuazione 
 
    1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, con regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Regione,  previa  delibera  della  Giunta  regionale,   su   proposta
dell'Assessore   regionale   per   l'istruzione   e   la   formazione
professionale di concerto con l'Assessore regionale per le  autonomie
locali e la funzione pubblica, sono adottate le norme  di  attuazione
di quanto previsto dall'articolo 2. Il regolamento di cui al presente
comma: 
      a) disciplina le modalita' di  utilizzo  della  LIS  in  ambito
scolastico e universitario, nel rispetto delle rispettive autonomie; 
      b) promuove, nel  rispetto  dell'autonomia  universitaria,  sia
nell'ambito dei corsi di laurea sia nella  formazione  post  lauream,
l'insegnamento e l'uso da parte degli studenti,  della  LIS  e  delle
altre tecniche, anche informatiche idonee a favorire la comunicazione
delle persone sorde; 
      c) reca disposizioni volte a promuovere  nei  rapporti  con  le
amministrazioni pubbliche locali, l'amministrazione regionale  e  gli
enti strumentali della Regione, l'uso effettivo della LIS e  di  ogni
mezzo tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la  comunicazione
delle persone sorde; 
      d) promuove la diffusione della LIS come strumento e  modalita'
di accesso all'informazione e  alla  comunicazione,  con  particolare
riferimento alle trasmissioni televisive; 
      e) dispone circa i metodi  di  verifica  sull'attuazione  della
presente legge.