Art. 4 
 
Interventi per fronteggiare la situazione di emergenza nelle isole di
   Lampedusa e Linosa - Modifiche alla legge regionale n. 32/2000 
 
    1. Dopo il comma 4 dell'articolo  60  della  legge  regionale  23
dicembre 2000, n. 32 e' inserito il seguente: 
    "4 bis. Al fine di favorire il superamento della grave situazione
di emergenza economico-sociale, causata dall'eccezionale afflusso  di
migranti provenienti dai  Paesi  del  Nord  Africa,  nelle  isole  di
Lampedusa e Linosa  (AG),  il  fondo  di  cui  al  presente  articolo
eroghera' altresi' agevolazioni  in  favore  delle  piccole  e  medie
imprese, ivi comprese le microimprese, come definite dal  reg.  CE  6
agosto 2008 n. 800/2008 pubblicato nella g.u.u.e. L 214 del 9  agosto
2008, aventi sede legale da almeno sei mesi antecedenti al 16  giugno
2011, presso il comune di Lampedusa e  Linosa  (AG).  Con  successivo
decreto dell'Assessore regionale per  le  attivita'  produttive  sono
definiti i requisiti e le modalita' per l'accesso a tali agevolazioni
da parte dei soggetti sopra individuati.".