Art. 4 Interventi per fronteggiare la situazione di emergenza nelle isole di Lampedusa e Linosa - Modifiche alla legge regionale n. 32/2000 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e' inserito il seguente: "4 bis. Al fine di favorire il superamento della grave situazione di emergenza economico-sociale, causata dall'eccezionale afflusso di migranti provenienti dai Paesi del Nord Africa, nelle isole di Lampedusa e Linosa (AG), il fondo di cui al presente articolo eroghera' altresi' agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese le microimprese, come definite dal reg. CE 6 agosto 2008 n. 800/2008 pubblicato nella g.u.u.e. L 214 del 9 agosto 2008, aventi sede legale da almeno sei mesi antecedenti al 16 giugno 2011, presso il comune di Lampedusa e Linosa (AG). Con successivo decreto dell'Assessore regionale per le attivita' produttive sono definiti i requisiti e le modalita' per l'accesso a tali agevolazioni da parte dei soggetti sopra individuati.".