Art. 5 Modifica dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, in materia di tempi di conclusione del procedimento 1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, le parole "entro sei mesi" sono sostituite dalle parole "entro nove mesi".