Art. 5 
 
Modifica dell'articolo 2, comma 2, della  legge  regionale  5  aprile
   2011, n. 5, in materia di tempi di conclusione del procedimento 
 
    1. Al comma 2 dell'articolo 2  della  legge  regionale  5  aprile
2011, n. 5, le parole "entro sei mesi" sono sostituite  dalle  parole
"entro nove mesi".