Art. 10 
    1. Il comma 2 dell'articolo 30 del decreto del  Presidente  della
Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e' cosi' sostituito 
    «2. L'esame comprende una prova scritta e  una  orale;  la  prova
scritta consiste nella compilazione di un questionario, quella  orale
in un colloquio. Alla prova orale e' ammesso solo chi supera la prova
scritta. La prova orale e' pubblica.  Il  certificato  attestante  la
qualificazione professionale e' rilasciato solo ad avvenuto pagamento
dei diritti di segreteria». 
    2. Il testo in lingua tedesca del comma 3  dell'articolo  30  del
decreto del Presidente della Giunta provinciale 13  giugno  1989,  n.
11, e' cosi' sostituito «3. Das Gesuch um Teilnahme  an  der  Prüfung
ist bei der Handelskammer einzureichen. Zur Prüfung zugelassen werden
können sämtliche Personen, die die Pflichtschule abgeschlossen  haben
und im Sinne des Gesetzes handlungsfähig sind. Die Überprüfung dieser
Voraussetzungen wird vor der Prüfung vorgenommen und den  Betroffenen
innerhalb von 90 Tagen nach Einreichen des Gesuches mitgeteilt».