Art. 11 
    1.  L'articolo  31  del  decreto  del  Presidente  della   Giunta
provinciale 13 giugno 1989, n.  11,  e'  cosi'  sostituito:  Art.  31
(Requisiti professionali Esercizio di attivita' specifiche) 
    1. Il possesso del requisito di cui all'art. 22, comma 1, lettera
c) della legge e' dimostrato come segue: 
      a)  se  trattasi  di  attivita'  esercitata  in   qualita'   di
dipendente,  mediante  idonea  documentazione   atta   a   dimostrare
l'iscrizione   all'assicurazione   previdenziale   obbligatoria   per
l'esercizio della predetta attivita'; 
      b) se trattasi di attivita' esercitata dal coniuge, dal parente
o affine, entro il terzo  grado,  dell'imprenditore  in  qualita'  di
coadiutore familiare, o di attivita' esercitata dal socio lavoratore,
mediante  comprovata   iscrizione   all'assicurazione   previdenziale
obbligatoria per l'esercizio della predetta attivita'. 
    2. La gestione di un esercizio di somministrazione di bevande non
vale ai fini del riconoscimento dell'esperienza  professionale  volta
all'ottenimento  dell'abilitazione  alla   conduzione   di   pubblici
esercizi.  Non  e'  altresi'  sufficiente,  al  fine  di   dimostrare
l'abilitazione professionale, l'esperienza professionale biennale  in
un esercizio di somministrazione di bevande. In tali casi deve essere
sostenuto un esame  orale  avente  per  oggetto  le  materie  di  cui
all'articolo  22,  comma  1,  lettera  b),  della  legge  che   fanno
riferimento alla somministrazione di pastiĀ».