Art. 11 1. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e' cosi' sostituito: Art. 31 (Requisiti professionali Esercizio di attivita' specifiche) 1. Il possesso del requisito di cui all'art. 22, comma 1, lettera c) della legge e' dimostrato come segue: a) se trattasi di attivita' esercitata in qualita' di dipendente, mediante idonea documentazione atta a dimostrare l'iscrizione all'assicurazione previdenziale obbligatoria per l'esercizio della predetta attivita'; b) se trattasi di attivita' esercitata dal coniuge, dal parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualita' di coadiutore familiare, o di attivita' esercitata dal socio lavoratore, mediante comprovata iscrizione all'assicurazione previdenziale obbligatoria per l'esercizio della predetta attivita'. 2. La gestione di un esercizio di somministrazione di bevande non vale ai fini del riconoscimento dell'esperienza professionale volta all'ottenimento dell'abilitazione alla conduzione di pubblici esercizi. Non e' altresi' sufficiente, al fine di dimostrare l'abilitazione professionale, l'esperienza professionale biennale in un esercizio di somministrazione di bevande. In tali casi deve essere sostenuto un esame orale avente per oggetto le materie di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge che fanno riferimento alla somministrazione di pastiĀ».