Art. 13 
    1. Il comma 4 dell'articolo 35 del decreto del  Presidente  della
Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e' cosi' sostituito 
    «4. Chi intende avvalersi della facolta' di cui all'articolo  14,
comma 1, della legge, deve dimostrare  il  possesso,  oltre  che  dei
requisiti di cui agli articoli 17 e  18  della  stessa,  anche  della
qualificazione professionale di cui all'articolo 20 della legge». 
    2. Il comma 5 dell'articolo 35 del decreto del  Presidente  della
Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e' cosi' sostituito «5.  In
caso  di  trasferimento   temporaneo   dell'esercizio,   la   licenza
rilasciata al subentrante reca espressa menzione  del  suo  carattere
transitorio,  in  relazione  alla  temporaneita'  del   trasferimento
predetto.  Riacquistato  il  possesso  dell'esercizio,  il   cedente,
purche' abbia i requisiti prescritti, ha titolo al  rilascio  di  una
nuova licenza, corrispondente a quella  posseduta  originariamente  e
puo' avvalersi della facolta' di cui all'articolo 14, comma 1,  della
legge».