Art. 13 1. Il comma 4 dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e' cosi' sostituito «4. Chi intende avvalersi della facolta' di cui all'articolo 14, comma 1, della legge, deve dimostrare il possesso, oltre che dei requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della stessa, anche della qualificazione professionale di cui all'articolo 20 della legge». 2. Il comma 5 dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e' cosi' sostituito «5. In caso di trasferimento temporaneo dell'esercizio, la licenza rilasciata al subentrante reca espressa menzione del suo carattere transitorio, in relazione alla temporaneita' del trasferimento predetto. Riacquistato il possesso dell'esercizio, il cedente, purche' abbia i requisiti prescritti, ha titolo al rilascio di una nuova licenza, corrispondente a quella posseduta originariamente e puo' avvalersi della facolta' di cui all'articolo 14, comma 1, della legge».