Art. 2 
    1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8  del  decreto  del  Presidente
della Giunta provinciale 13  giugno  1989,  n.  11,  e'  inserito  il
seguente comma 2: «2. Nei ristoranti spetta al gestore stabilire,  se
la somministrazione delle  bevande  avviene  anche  indipendentemente
dalla somministrazione dei pasti».