Art. 6 
    1. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto del  Presidente  della
Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e' cosi' sostituito 
    «2. La notifica di cui all'articolo 44, comma 2, della legge deve
essere effettuata entro ventiquattro ore dal momento  dell'arrivo  di
ogni cliente, salvo che l'esercizio sia situato in localita' isolata,
nel qual caso la notifica deve pervenire  all'autorita'  di  pubblica
sicurezza il piu' presto possibile». 
    2. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto del  Presidente  della
Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e' cosi' sostituito «3.  In
caso di comitive organizzate, la notifica  di  cui  all'articolo  44,
comma 2, della legge deve essere eseguita per il solo capocomitiva  e
ad essa deve essere allegato un elenco firmato dal medesimo e recante
il nome, il cognome, la residenza,  la  nazionalita'  e  la  data  di
nascita dei componenti la comitiva».