Art. 6 1. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e' cosi' sostituito «2. La notifica di cui all'articolo 44, comma 2, della legge deve essere effettuata entro ventiquattro ore dal momento dell'arrivo di ogni cliente, salvo che l'esercizio sia situato in localita' isolata, nel qual caso la notifica deve pervenire all'autorita' di pubblica sicurezza il piu' presto possibile». 2. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e' cosi' sostituito «3. In caso di comitive organizzate, la notifica di cui all'articolo 44, comma 2, della legge deve essere eseguita per il solo capocomitiva e ad essa deve essere allegato un elenco firmato dal medesimo e recante il nome, il cognome, la residenza, la nazionalita' e la data di nascita dei componenti la comitiva».