Art. 7 
    1. Il comma 1 dell'articolo 16 del decreto del  Presidente  della
Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e'  cosi'  sostituito:  «1.
Per il rilascio delle licenze temporanee di cui all'articolo 9, comma
2, della legge non e'  richiesta  una  qualificazione  professionale.
Tali licenze sono rilasciate per gli esercizi e per le manifestazioni
d'intrattenimento o di svago e simili con autorizzazione  temporanea,
quando la dimensione degli esercizi e il tipo  di  intrattenimento  o
svago  offerto  ne  giustifichino  la  richiesta  e  l'attivita'   di
somministrazione possa essere ritenuta una  valida  integrazione  dei
servizi offerti. La somministrazione di pasti e bevande e' effettuata
esclusivamente nell'orario di apertura del locale o nel  corso  della
manifestazione».