Art. 7 1. Il comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e' cosi' sostituito: «1. Per il rilascio delle licenze temporanee di cui all'articolo 9, comma 2, della legge non e' richiesta una qualificazione professionale. Tali licenze sono rilasciate per gli esercizi e per le manifestazioni d'intrattenimento o di svago e simili con autorizzazione temporanea, quando la dimensione degli esercizi e il tipo di intrattenimento o svago offerto ne giustifichino la richiesta e l'attivita' di somministrazione possa essere ritenuta una valida integrazione dei servizi offerti. La somministrazione di pasti e bevande e' effettuata esclusivamente nell'orario di apertura del locale o nel corso della manifestazione».