Art. 9 
    1.  L'articolo  29  del  decreto  del  Presidente  della   Giunta
provinciale 13 giugno 1989,  n.  11,  e'  cosi'  sostituito  Art.  29
Requisiti professionali Corsi e titoli di studio 
      1.   Ai   fini   della   dimostrazione   della   qualificazione
professionale sono riconosciuti anche i diplomi di scuola  secondaria
superiore o  di  laurea,  anche  triennale,  o  di  altra  scuola  ad
indirizzo professionale, almeno biennale, purche' nel corso di  studi
siano previste le materie di cui all'articolo 22,  comma  1,  lettera
b), della legge. 
    2. La validita' dei corsi  professionali  seguiti  all'estero  da
cittadini italiani e  non  italiani,  ai  fini  della  qualificazione
professionale, e' accertata secondo le vigenti norme in materia. 
    3. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  e  per
quelli ad essi equiparati, la validita' dei corsi e' accertata  dalle
amministrazioni competenti."