Art. 2 
    1. Il punto 3.2 dell'allegato A al decreto del  Presidente  della
Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche,  e'
cosi' sostituito: 
    "3.2 Oltre ai dati di cui al capo II del decreto  del  Presidente
della Provincia 11 gennaio  2011,  n.  2,  si  rilevano  le  seguenti
entrate: 
      a) ogni altro reddito imponibile  ai  fini  delle  imposte  sul
reddito; 
      b) ogni altra pensione non imponibile ai fini delle imposte sul
reddito; 
    ogni  altro  assegno  o  indennita'  percepita  a  titolo   della
minorazione, comprese quelle percepite dai superstiti, non imponibili
ai fini delle imposte sul reddito; 
    i redditi dei lavoratori frontalieri e i redditi  degli  sportivi
dilettanti, non gia' rilevati ai fini della DURP; 
    i compensi per prestazioni occasionali di tipo accessorio di  cui
all'art. 70 del decreto legislativo  10  settembre  2003,  n.  276  e
successive modifiche; 
      c) il 50 percento delle entrate derivanti da progetti  speciali
di formazione professionale per  persone  svantaggiate,  da  progetti
d'inserimento o reinserimento  lavorativo,  da  lavoro  protetto,  da
lavori  socialmente  utili  e  da   corrispettivi   per   prestazioni
dell'utente presso servizi sociali; 
      d) ai fini del solo calcolo della tariffa per le strutture  per
la prima infanzia  di  cui  all'allegato  C,  l'importo  dell'assegno
provinciale al nucleo familiare erogato  per  l'utente  del  servizio
stesso.".