Art. 2 1. Il punto 3.2 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: "3.2 Oltre ai dati di cui al capo II del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, si rilevano le seguenti entrate: a) ogni altro reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito; b) ogni altra pensione non imponibile ai fini delle imposte sul reddito; ogni altro assegno o indennita' percepita a titolo della minorazione, comprese quelle percepite dai superstiti, non imponibili ai fini delle imposte sul reddito; i redditi dei lavoratori frontalieri e i redditi degli sportivi dilettanti, non gia' rilevati ai fini della DURP; i compensi per prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'art. 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche; c) il 50 percento delle entrate derivanti da progetti speciali di formazione professionale per persone svantaggiate, da progetti d'inserimento o reinserimento lavorativo, da lavoro protetto, da lavori socialmente utili e da corrispettivi per prestazioni dell'utente presso servizi sociali; d) ai fini del solo calcolo della tariffa per le strutture per la prima infanzia di cui all'allegato C, l'importo dell'assegno provinciale al nucleo familiare erogato per l'utente del servizio stesso.".