Art. 3 
    1. Il punto 11. dell'allegato A al decreto del  Presidente  della
Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e' cosi' sostituito: 
      "11. Riferimenti temporali per i  dati  di  entrata  nel  terzo
livello: 
        11.1 I dati  considerati  sono  quelli  della  DURP  relativa
all'ultima   dichiarazione   presentata   al   fisco   o   di   altra
documentazione relativa al medesimo periodo, a meno che nei tre  mesi
precedenti alla presentazione della domanda di prestazione non vi sia
stata una variazione delle entrate in  misura  pari  o  superiore  al
dieci percento. 
        11.2 Ai fini del calcolo di cui al punto 11.1 si raffronta il
reddito lordo rilevato con la DURP, con la media  dei  redditi  lordi
degli ultimi tre mesi. 
        11.3 Se dal raffronto si evince che i  redditi  hanno  subito
una variazione pari o superiore al dieci percento, come base  per  il
calcolo della situazione economica si considerano  le  entrate  nette
degli ultimi tre mesi. 
    Le variazioni devono essere adeguatamente documentate. 
        11.4 In deroga a quanto previsto ai punti 11.1 fino 11.3, per
i nuclei familiari di fatto che, al momento della presentazione della
domanda, percepiscono una o  entrambe  le  prestazioni  di  cui  agli
articoli 19 e 20 si considerano solo  le  entrate  nette  dell'ultimo
mese.".