Art. 12 Ufficio centrale circoscrizionale e regionale 1. Per gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, commi primo, secondo, terzo e quarto, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 «Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale».