Art. 15 Presentazione della candidatura a Presidente della Giunta 1. La candidatura alla carica di Presidente della Giunta e' presentata presso la cancelleria della Corte d'appello, entro i termini di cui all'art. 14, comma 1. 2. La candidatura di cui al comma 1 e' presentata da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione non inferiore a 3.500 e non superiore a 5.000. La firma degli elettori e' apposta su un modulo recante il contrassegno del candidato Presidente della Giunta, il suo nome e cognome, luogo e data di nascita, nonche' il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore; la firma degli elettori e' autenticata con le modalita' di cui all'art. 14, comma 3. 3. Ai fini della sottoscrizione della candidatura si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, commi 5 e 6. 4. Alla candidatura sono allegati: a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della candidatura, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati; b) la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato Presidente. La candidatura e' accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma dell'art. 14, comma 3. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. La dichiarazione di accettazione e' corredata del certificato di nascita del candidato o di idonea documentazione sostitutiva; c) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica; d) un modello di contrassegno del candidato Presidente della Giunta, semplice o composito, anche figurato, in triplice esemplare, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione. Per il contrassegno si applica quanto disposto all'art. 14, comma 9, lettera d). 5. La dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta deve contenere: a) la dichiarazione, a pena di inammissibilita', di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di quattro circoscrizioni elettorali. Devono comunque essere indicati anche tutti i gruppi di liste con cui e' effettuato il collegamento con il candidato Presidente. La dichiarazione di collegamento e' efficace solo se convergente con analoga dichiarazione sottoscritta dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate e autenticata secondo quanto previsto all'art. 14, comma 3; b) l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della candidatura, a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti del candidato presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale. 6. E' esonerata dagli adempimenti di cui al comma 2 la candidatura a Presidente della Giunta collegata alle liste di cui all'art. 14, comma 4.