Art. 23 Surrogazioni 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, e' attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione elettorale, segue immediatamente l'ultimo eletto. 2. Se i candidati della stessa lista nella stessa circoscrizione elettorale sono esauriti, il seggio e' assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, secondo l'ordine delle cifre elettorali residuali di cui all'art. 22, comma 6, lettera b) e gli ulteriori criteri ivi previsti. 3. Qualora il seggio consiliare assegnato al candidato Presidente della Giunta, la cui coalizione ha ottenuto la seconda cifra elettorale, rimanga vacante si procede alla sua surrogazione scegliendo dalla graduatoria di cui all'art. 22, comma 6, lettera b), la prima cifra elettorale residuale non utilizzata dalle liste della sua coalizione.