Art. 25 Convalida degli eletti 1. Al Consiglio regionale e' riservata la convalida dell'elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno. 2. Nessuna elezione puo' essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione. 3. In sede di convalida il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza, esamina la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilita' previste agli articoli 6 e 7, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto. 4. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata. 5. Il Consiglio regionale non puo' annullare l'elezione per vizi delle operazioni elettorali.