Art. 27 Norme transitorie 1. In sede di prima applicazione, il numero dei consiglieri di cui all'art. 2, comma 1, e' determinato nel numero di quarantanove. 2. Le disposizioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, si applicano con riferimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della presente legge. 3. Relativamente alla legislatura in corso all'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'art. 10, comma 2, non si applicano all'incompatibilita' con la carica di consigliere provinciale e comunale.